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Scuola: dalla Cassazione una sentenza che rafforza la Costituzione

Scuola: dalla Cassazione una sentenza che rafforza la Costituzione

La recente sentenza della Corte di Cassazione sul pagamento degli arretrati dell’Ici al Comune di Livorno da parte di due Istituti scolastici cattolici della città ha riportato in primissimo piano una questione sempre latente, tuttavia attualmente risolta con la Tasi che prevede l’esenzione per le scuole paritarie che applichino tariffe al disotto di limiti espressamente fissati per i diversi ordini di scuole.

All’epoca del governo Monti (2012) era stata proposta, per le scuole cattoliche, l’esenzione concessa alle istituzioni religiose che provvedono a svolgere opere di beneficenza e di interesse sociale, senza fini di lucro. La sentenza della Corte di Cassazione pronuncia oggi un’affermazione inedita che capovolge questa visione. Essa si riferisce a tutte le scuole «paritarie», anche se il ricorso specifico del Comune di Livorno riguardava il mancato pagamento di due istituti cittadini di religione cattolica. L’attività educativa svolta dai due istituti paritari viene definita «attività commerciale», dotata di un proprio bilancio, anche se esente da fini di lucro; un’attività che non può essere equiparata alle attività religiose di beneficenza esentate dal pagamento dell’Ici. Era questo un percorso privilegiato sul quale contavano gli istituti cattolici, mentre le scuole private non cattoliche divenute paritarie fidavano sul riconoscimento loro concesso con la legge 62/2000, che le aveva inserite alla stregua delle scuole statali nel sistema nazionale di istruzione.

La protesta delle gerarchie cattoliche contro una sentenza definita «ideologica» era scontata, ma ciò che preoccupa sono le ricadute sull’opinione pubblica degli interventi di prelati nel corso dei notiziari televisivi, privi di un adeguato contraddittorio, nonché le ambiguità di esponenti del governo, incapaci di difendere la funzione, la natura, il carattere della scuola della Repubblica di fronte alla sempre richiamata «libertà di scelta educativa».

Mons. Galantino, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, ha potuto impunemente dichiarare che con la legge 62/2000 (ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer) le scuole paritarie sono divenute «pubbliche», e quindi debbono godere dello stesso trattamento. Gli ascoltatori meno informati potrebbero prestar fede a questa affermazione. Ma non è così!

La legge 62 di danni ne ha fatti tanti, come quello di inserire in un unico sistema nazionale le scuole statali, le scuole private paritarie e le scuole degli Enti Locali, ma non è detto da nessuna parte che le scuole private paritarie sono diventate pubbliche, ossia gratuite, laiche, pluraliste! Esse sono tenute a svolgere un «servizio pubblico», vale a dire acquisiscono la definizione di «paritarie» (e l’accesso a contributi pubblici in violazione dell’art.33 della Costituzione), sottostando ad alcune disposizioni (accettazione non discriminante dell’utenza, rispetto della libertà di coscienza, ecc.), ma la loro natura continua ad essere quella di scuole private, distinte dalla scuola dello Stato, come previsto all’art. 33 della Costituzione. Il personale dipende da loro, così il Piano dell’offerta formativa, perfino l’insegnamento della religione cattolica concordatario non è ancora chiarito se le riguardi o meno, essendo esplicitamente destinato alle scuole «pubbliche», come sono, ad esempio, quelle degli Enti locali.

La sentenze 14225 e 14226 della Corte di Cassazione pongono l’accento proprio sulla natura rimasta privata delle scuole paritarie, mettendo il focus sull’attività commerciale di questi istituti, pagamento delle rette in primis. Secondo le gerarchie cattoliche, queste scuole pagate dalle famiglie sollevano lo Stato da spese miliardarie; argomentazione inaccettabile trattandosi di un diritto primario come quello all’istruzione che la Repubblica deve garantire a tutti i cittadini secondo i principi della laicità e del pluralismo. C’è chi tra i sostenitori delle scuole paritarie laiche grida al tradimento. Tradita la legge 62, ma fu la legge stessa un inganno.

È evidente che l’articolo 33 esce rafforzato e attualizzato da questa importante sentenza che ne illumina pienamente l’impianto, la distinzione tra i due sistemi: la scuola pubblica della Costituzione, e quella privata «senza oneri per lo Stato».

* Foto di ResolutSupportMedia, licenzaimmagine originale. La foto è stata ritagliata. Le utilizzazioni in difformità dalla licenza potranno essere perseguite

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