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Giustizia La «riforma epocale» e le prove di regime

Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 27 del 02/04/2011

Sono tre anni che il governo Berlusconi agita la spada di una riforma complessiva del sistema giustizia. Sinora, però, la macchina da guerra di Arcore si è impantanata in una guerra di trincea aprendo due fronti: la legge sulle intercettazioni ed il processo breve. Le iniziative su questo terreno più che riformare il sistema puntano a neutralizzare il contrasto alla criminalità, togliendo alla polizia gli strumenti di indagine (intercettazioni), fino al punto di cancellare il potere punitivo dello Stato, anche nei confronti della mafia, attraverso la decadenza del processo (processo breve, v. Adista n. 53/10). Si tratta di provvedimenti inusitati, inconcepibili, perché hanno natura demolitiva nei confronti della giurisdizione quale funzione essenziale nel contratto sociale per garantire la convivenza pacifica dei cittadini.
Il progetto sotteso a queste due riforme, che tanto stanno a cuore al presidente del Consiglio, si è arrestato per la defezione dei finiani che, proprio sul tema della legalità, hanno trovato la ragione sociale della scissione. Nel frattempo è esplosa per Berlusconi la grana del processo Ruby, che ha fatto precipitare il livello dello scontro. È uno scontro che non consente alcun tipo di mediazione, per cui o vinceranno le istituzioni democratiche e Silvio Berlusconi dovrà rispondere dei suoi guai con la giustizia come ogni altro cittadino, oppure le istituzioni democratiche saranno travolte. Non c’è dubbio che nell’orizzonte di Berlusconi quelle che devono essere travolte sono le istituzioni democratiche e, a questo punto, è stata tirata fuori, dopo un bombardamento di annunzi, la tanto attesa riforma epocale della giustizia che riscrive il titolo IV sull’ordinamento giurisdizionale.
Dalla proposta emerge un disegno riformatore che incide in profondità, non tanto sulla giustizia, quanto sulla democrazia, sfigurandone profondamente il modello concepito dai costituenti, imperniato su una insuperabile divisione dei poteri. Il principio ordinatore della democrazia costituzionale, che prevede la distribuzione e diffusione del potere fra una pluralità di soggetti distinti che interagiscono in un sistema di pesi e contrappesi reciproci, fa venire l’orticaria a Berlusconi, che ha definito la Costituzione un inferno. Come potrebbe tollerare, allora, lo scandalo del potere diviso così incompatibile con la “Costituzione di Arcore” dove tutti i poteri convergono nelle mani del capo politico?
La prima pietra dello scandalo è costituita dall’indipendenza del potere giudiziario che la Costituzione ha voluto garantita al massimo livello per assicurare – per quanto è possibile – ai cittadini un giudice sereno, imparziale e non condizionabile attraverso l’esercizio dei poteri politici e di governo, poiché, come recita l’art. 101, «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Per ottenere questo risultato, la Costituzione ha presidiato l’indipendenza del corpo dei giudici e dei pubblici ministeri, sottraendo la gestione delle assunzioni, delle carriere, dei trasferimenti e delle sanzioni disciplinari al potere esecutivo, attraverso l’istituzione (art. 104) del Consiglio superiore della magistratura, i cui componenti per due terzi sono eletti da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento. Essa pretende, anche, che il potere giudiziario nel suo esercizio non sia condizionato neppure da gerarchie interne (art. 107: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni») e sia inscindibilmente vincolato al canone dell’eguaglianza, attraverso l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112).
La «riforma epocale» di Berlusconi innanzitutto liquida i conti con il terzo potere che viene anche nominalmente cancellato. Mentre nella Costituzione italiana «la magistratura (compreso il pubblico ministero) costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere» (art. 104), nella Costituzione di Alfano «i giudici (esclusi i pubblici ministeri) costituiscono un ordine autonomo ed indipendente da ogni potere». A questo punto salta la tradizionale distinzione ed i poteri dello Stato sono ridotti a due: il legislativo e l’esecutivo. Tuttavia sappiamo tutti che, attraverso le leggi elettorali e la versione estrema del bipolarismo che è stata introdotta nel nostro Paese, la distinzione fra potere legislativo e potere esecutivo si è affievolita fino a scomparire quasi del tutto. Naturalmente non è con la soppressione di un aggettivo che si cancella la divisione dei poteri. Si tratta, però, di un indicatore che svela le intenzioni della riforma, che si sviluppa in modo coerente a tale obiettivo. Infatti la riforma aggredisce tutti i meccanismi posti a presidio dell’indipendenza del giudiziario, non rinnegandoli apertamente, ma depotenziandoli e scavandoli dal di dentro fino a trasformarli in gusci vuoti.
Se la Costituzione a presidio dell’indipendenza ha fissato il principio dell’autogoverno della magistratura prevedendo che i due terzi dei componenti del Consiglio superiore devono essere eletti dai magistrati, la «riforma epocale» neutralizza l’autogoverno attraverso due meccanismi convergenti: la riduzione al 50% della componente eletta dai magistrati ed il divieto per i magistrati di scegliersi i propri rappresentanti, prevedendo il sorteggio degli eleggibili. In questo modo, sotto la facciata dell’autogoverno, si realizzerà in effetti un governo della magistratura fortemente condizionato dalla politica. E la politica metterà i piedi nel piatto anche nelle procedure disciplinari con l’introduzione di una Corte di disciplina, i cui componenti anch’essi sono eletti per la metà dal Parlamento e per la metà dai magistrati, mentre anche il principio dell’inamovibilità dei magistrati viene ridimensionato secondo quanto stabilito con legge ordinaria. Se la Costituzione ha legato inscindibilmente il destino del pubblico ministero a quello dei giudici, per evitare che la funzione inquirente sia attratta nell’orbita del potere politico, la «riforma epocale» recide questo legame e separa lo status del pubblico ministero da quello del giudice, espellendolo dall’ordine giudiziario e trasformandolo in un “ufficio”, al quale la legge di ordinamento giudiziario – bontà sua – assicurerà l’autonomia e l’indipendenza.
La riforma crea le condizioni per neutralizzare l’indipendenza del pubblico ministero attraverso due meccanismi convergenti: ridimensiona la regola secondo cui l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (art. 109), precisando che ciò avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge, e ridimensiona la regola dell’obbligatorietà dell’azione penale, prevedendo che il pm ha l’obbligo di esercitarla «secondo i criteri stabiliti dalla legge». Infine, per completare l’attrazione del pm nell’orbita politica, è previsto che il ministro della Giustizia debba riferire al Parlamento ogni anno sull’esercizio dell’azione penale. In altri termini il ministro si deve ingerire nell’esercizio dell’azione penale e ciò del resto è conseguenza del fatto che l’azione penale non è più obbligatoria, tout court, ma deve essere orientata da criteri stabiliti dalla politica.
Nella conferenza stampa di presentazione della riforma epocale, Berlusconi ha detto che se fosse stato in vigore questo nuovo ordinamento della giustizia non ci sarebbe stata Tangentopoli. Una volta tanto siamo d’accordo con lui. È vero! Se si demolisce l’edificio dell’indipendenza del giudiziario non è possibile l’esercizio del controllo di legalità nei confronti degli arbìtri commessi da coloro che esercitano poteri pubblici e privati e nello stesso tempo diminuiscono le garanzie di libertà di ciascuno di noi perché i condizionamenti politici sull’operato dei giudici possono essere rivolti tanto ad ottenere l’impunità del ceto dirigente quanto ad ottenere ingiustificate persecuzioni nei confronti degli oppositori. Ma non è così che si costruisce un regime?

* Magistrato, consigliere Corte di Cassazione

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