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LA CORTE COSTITUZIONALE COLOMBIANA RICONOSCE LA REVERSIBILITÀ AL COMPAGNO DEL PRETE DEFUNTO

Tratto da: Adista Notizie n° 23 del 16/06/2012

36738. BOGOTÀ-ADISTA. Con una sentenza che farà discutere, la Corte Costituzionale colombiana ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità a un uomo di 58 anni, compagno per quasi trent’anni di un sacerdote pensionato scomparso nel maggio del 2008. La Corte ha accolto infatti il ricorso presentato da Pedro (nome di fantasia usato nel testo della sentenza) contro la decisione dell’Instituto de Seguros Sociales (Iss, l’equivalente della nostra previdenza sociale) che aveva rigettato la sua richiesta, negandogli dunque la prestazione, nonostante non avesse mai lavorato fuori casa, dedicandosi ai compiti domestici e dipendendo dunque economicamente dal suo compagno.

In primo e in secondo grado la giustizia ordinaria aveva respinto le sue rimostranze perché, tra l’altro, non aveva «sufficientemente provato» di essere in condizioni di «pregiudizio irrimediabile»: «Non è una persona anziana, non dimostra di avere persone a carico, o di essere in condizioni fisiche o di salute che gli impediscano di lavorare», e non è «una persona estremamente povera», si leggeva nel testo della sentenza di secondo grado dell’aprile del 2011.

Diversamente ha disposto la Corte costituzionale che – richiamandosi alla sentenza C-577 del 26 luglio 2011 che riconosce le coppie dello stesso sesso come «forme costitutive di famiglia» e senza mai neppure menzionare la condizione sacerdotale del convinvente scomparso – ha ravvisato, nel comportamento dell’Instituto de Seguros Sociales, la violazione dei diritti del ricorrente. «Concorrono sufficienti elementi di giudizio per inferire validamente l’esistenza di una famiglia costituita dal ricorrente e dal pensionato scomparso e una condizione di dipendenza economica, stante la mancanza di introiti del ricorrente». «La mancata erogazione della prestazione compromette seriamente i suoi diritti fondamentali»: «Siamo di fronte all’imminenza di un danno irrimediabile». Questa conclusione, prosegue la Corte, «permette di respingere la motivazione delle istanze precedenti che, con un’analisi insufficiente, conclusero che questa imminenza di pregiudizio irrimediabile non era verificata».

Da parte della Chiesa cattolica colombiana per ora nessun commento. (i. c.)

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