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Caso Bose: pubblicato il durissimo Decreto della Segreteria di Stato su Enzo Bianchi

Caso Bose: pubblicato il durissimo Decreto della Segreteria di Stato su Enzo Bianchi

CITTA' DEL VATICANO-ADISTA. È molto duro e usa parole pesantissime il Decreto singolare della Segreteria di Stato vaticana su Enzo Bianchi, che porta la data del 13 maggio 2020 ma è stato reso pubblico di recente dal blog www.silerenonpossum.it.  Bianchi è colpevole di «non aver rinunciato effettivamente al governo, interferendo in diversi modi, continuamente e gravemente sulla conduzione della medesima comunità e determinando una grave divisione nella vita fraterna», ponendosi «al di sopra della regola della comunità e delle esigenze evangeliche da esse richieste, esercitando la propria autorità morale in modo improprio, irrispettoso e sconveniente nei confronti dei fratelli della comunità provocando lo scandalo». Il clima «di estrema tensione e divisione» è stato favorito «da un gruppo di membri della comunità», Goffredo Boselli, Lino Breda e Antonella Casiraghi «che fanno riferimento esclusivo a fratel Enzo Bianchi e non riconoscono, di fatto, l’autorità del legittimo priore in carica, ostacolandone gravemente l’esercizio». 

Colpiscono in particolare gli elementi che non erano ancora noti, come le disposizioni ad personam riguardanti lo stesso Bianchi ma anche gli altri tre monaci coinvolti. Oltre al provvedimento di trasferimento, che colpisce tutti e quattro i monaci (ma solo per Bianchi è «per un tempo indeterminato», mentre per gli altri tre è «per almeno cinque anni»), Bianchi «non potrà partecipare ad alcun momento deliberativo-decisionale della comunità, ad alcun capitolo (generale annuale periodico quotidiano) ad alcuna riunione del Consiglio dei professi o del Discretorio», «Per tutta la durata della sua permanenza extra domum perderà il diritto di voto attivo e passivo», «si asterrà dal rientrare a Bose o in una delle Fraternità e dall’intrattenere in alcun modo, relazioni e contatti con i membri della Comunità senza l’autorizzazione previa ed esplicita del Delegato Pontificio». A Bianchi sono sottratti «tutti gli ambiti della vita della comunità (formazione iniziale e permanente; economato; casa editrice; biblioteca; liturgia; cucina; laboratori; orto; ecc.) nonché le altre cariche ancora in essere (direzione del periodico Qiqajon, Consiglio di Amministrazione della Casa editrice Qiqajon e di Agribose, Presidenza dell’Associazione Monastero di Bose); non potrà «fondare comunità, associazioni o altre aggregazioni ecclesiali». Vietato qualsiasi contatto con Boselli, con il quale non potrà avere lo stesso domicilio. 

Di seguito il testo integrale del Decreto singolare, firmato dal card. Pietro Parolin.

 

Prot. N. 409.149

DECRETO SINGOLARE

PROVVEDIMENTI PER LA COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE

Il Sig. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato,

– visto che la Comunità Monastica di Bose con sede in Magnano Provincia e Diocesi di Biella è associazione privata di fedeli e dotata di personalità giuridica è riconosciuta con decreto del vescovo di Biella monsignor Massimo Giustetetti in data 11.07.2001,iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Biella e retta dallo statuto approvato dal consiglio dei professi in data 02.11.2016 e dal vescovo di Biella Mons. Gabriele Mana in data 11/12/2016;

– considerato che lo statuto della suddetta comunità la descrive come comunità “di uomini e di donne che desiderano vivere radicalmente l’ Evangelo nel celibato e nella vita comune, nell’obbedienza e nella divisione dei beni ispirandosi alla grande tradizione monastica d’Oriente e d’Occidente e seguendo la determinazione della regola di Bose portando così al pieno sviluppo la grazia che ciascuno di essi ha ricevuto mediante il battesimo (art.2) e afferma che la vita della comunità trova la sua fonte nella preghiera liturgica delle ore e nella preghiera personale, in particolare nella lectio divina sulle scritture e si sviluppa attraverso la vita fraterna e il lavoro, e tende mediante l’ascolto obbediente della Parola di Dio reso possibile da opportuni tempi di silenzio all’edificazione della comunità nella carità (art.3).

– tenuto conto della visita apostolica alla comunità di Bose e alle sue fraternità disposta dal Sommo Pontefice Francesco, notificata al priore di Bose con lettera a firma del Segretario di Stato Prot.1569/SdS/2019 del 30 novembre 2019 e condotta dal 6 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 dai rev. p.Guillermo León Arboleda Tamayo, OSB, abate presidente della congregazione sublacense-cassinese,da p. Amedeo Cencini, FdCC, consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica e dalla rev.da Madre Anne-Emmanuelle Devêche, OCSO, abbadessa di Blauvac;

– recepita e attentamente valutata la documentazione relativa alla visita apostolica, debitamente firmata dai visitatori e trasmessa alla Segreteria di Stato con lettera del 16 gennaio 2020;

– atteso che alla suddetta visita apostolica è risultato palese che:

a) Fr. Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, dopo le dimissioni spontanee dalla carica di priore ha mostrato di non aver rinunciato effettivamente al governo, interferendo in diversi modi, continuamente e gravemente sulla conduzione della medesima comunità e determinando una grave divisione nella vita fraterna. Si è posto al di sopra della regola della comunità e delle esigenze evangeliche da esse richieste, esercitando la propria autorità morale in modo improprio, irrispettoso e sconveniente nei confronti dei fratelli della comunità provocando lo scandalo;b) Tale clima di estrema tensione e divisione è favorito da un gruppo di membri della comunità, in particolare e soprattutto da Fr. Goffredo Boselli, Fr. Lino Breda e Sr. Antonella Casiraghi che fanno riferimento esclusivo a fratel Enzo Bianchi e non riconoscono, di fatto, l’autorità del legittimo priore in carica, ostacolandone gravemente l’esercizio;c) La situazione che si è creata, oltre ad aver causato sofferenze in molti membri della comunità, rischia di destrutturare profondamente e seriamente la medesima comunità che è significativa per tante persone nella Chiesa cattolica anche a livello ecumenico e nella società civile;d) Un precedente tentativo mirante a ristabilire pace e concordia attraverso indicazioni spirituali ed esortazioni morali non ha dato purtroppo i risultati sperati, anzi la situazione si è progressivamente aggravata;– Dopo un congruo tempo di ulteriore consultazione, discernimento e preghiera– Per mandato del Santo Padre

DECRETA

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Rev.do P. Amedeo Cencini, FDCC, Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, è nominato Delegato Pontificio con pieni poteri, per la notificazione e l’esecuzione delle decisioni della Santa sede riguardanti la comunità monastica di Bose.

2. Compito principale del delegato pontificio, oltre ad aiutare la comunità a prestare particolare attenzione alla propria dimensione ecclesiale (sentire cum Ecclesia), sarà quello di sostenere il legittimo priore in carica, Fr. Luciano Manicardi, e di affrontare – nel tempo a venire – le questioni (comunitarie, giuridiche, disciplinari, liturgiche, ecc.) che man mano sorgeranno e dovranno essere trattate conformemente alla Regola di Bose, allo Statuto della Comunità e alle norme del diritto della Chiesa.

3. In dialogo con il priore e la comunità, il delegato pontificio verificherà l’eventuale necessità o opportunità di un aiuto e di un accompagnamento da parte di persone esterne qualificate.

4. Qualora si rendesse necessario, il delegato pontificio ha facoltà di operare trasferimenti di fratelli e sorelle alle fraternità e/o di inviarli presso altre destinazioni per un tempo di discernimento e revisione al fine di ristabilire un clima fraterno in comunità.

5. Il Delegato Pontificio ha la facoltà di emettere direttamente il decreto di dimissione dalla comunità per grave causa comprendente anche il rifiuto di accettare i provvedimenti contenuti in questo Decreto e quanto sarà da lui stabilito secondo la Sua prudenza.

6. L’ufficio del Delegato Pontificio durerà ad nutum Sanctae Sedis.

PROVVEDIMENTI AD PERSONAM

7. Fr. Enzo Bianchi, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di notifica del presente Decreto, si ritirerà dalla Comunità Monastica di Bose e si trasferirà, per un tempo indeterminato e senza soluzione di continuità, in un Monastero o altro luogo scelto dal Delegato Pontificio, in accordo per quanto è possibile con l’interessato. Le modalità del trasferimento e gli aspetti economici connessi ad esso e al periodo di permanenza extra domumsaranno definiti dal Delegato Pontificio in accordo con il Priore della Comunità e sentendo l’interessato.

8. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Fr. Enzo Bianchi non potrà partecipare ad alcun momento deliberativo-decisionale della comunità, ad alcun capitolo (generale annuale periodico quotidiano) ad alcuna riunione del Consiglio dei professi o del Discretorio.

9. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Fr. Enzo Bianchi perderà il diritto di voto attivo e passivo.

10. Fr. Enzo Bianchi si asterrà dal rientrare a Bose o in una delle Fraternità e dall’intrattenere in alcun modo, relazioni e contatti con i membri della Comunità senza l’autorizzazione previa ed esplicita del Delegato Pontificio. Nell’eventualità in cui, per grave e giustificato motivo, egli avesse bisogno di ritornare a Bose, l’opportunità, la modalità e la durata di tali rientri saranno stabilite dal Priore e ratificate dal Delegato Pontificio.

11. Sono sottratti alla gestione e al controllo diretto o indiretto di Fr. Enzo Bianchi tutti gli ambiti della vita della comunità (formazione iniziale e permanente; economato; casa editrice; biblioteca; liturgia; cucina; laboratori; orto; ecc.).

12. Fr. Enzo Bianchi decade da altre eventuali cariche ancora in essere che riguardino qualsiasi altro aspetto della vita della comunità (ad es. Direzione del periodico Qiqajon, Consiglio di Amministrazione della Casa editrice Qiqajon e di Agribose, Presidenza dell’Associazione Monastero di Bose).

13. È fatto divieto a Fr. Enzo Bianchi di fondare comunità, associazioni o altre aggregazioni ecclesiali.

14. Fr. Goffredo Boselli, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di notifica del presente Decreto, si trasferirà, per almeno cinque anni e senza soluzione di continuità, in un Monastero o altro luogo scelto dal Delegato Pontificio, in accordo per quanto è possibile con l’interessato. Le modalità del trasferimento e gli aspetti economici connessi ad esso e al periodo di permanenza extra domum saranno definiti dal Delegato Pontificio in accordo con il Priore della Comunità e sentendo l’interessato.

15. Fr. Goffredo Boselli non potrà risiedere nello stesso domicilio di Fr. Enzo Bianchi e dovrà interrompere i contatti con lui.

16. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Fr. Goffredo Boselli non potrà partecipare ad alcun momento deliberativo-decisionale della comunità, ad alcun capitolo (generale annuale periodico quotidiano) ad alcuna riunione del Consiglio dei professi o del Discretorio.

17. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Fr. Goffredo Boselli perderà il diritto di voto attivo e passivo.

18. Fr. Goffredo Boselli si asterrà dal rientrare a Bose o in una delle Fraternità e dall’intrattenere in alcun modo, relazioni e contatti con i membri della Comunità senza l’autorizzazione previa ed esplicita del Delegato Pontificio. Nell’eventualità in cui, per grave e giustificato motivo, Fr. Goffredo Boselli avesse bisogno di ritornare a Bose, l’opportunità, la modalità e la durata di tali rientri saranno stabilite dal Priore e ratificate dal Delegato Pontificio.

19. Fr. Goffredo Boselli decade da qualsiasi incarico di responsabilità, diretta o indiretta, anche in ambito liturgico.

20. È fatto divieto a Fr. Goffredo Boselli di fondare comunità, associazioni o altre aggregazioni ecclesiali.

21. Fr. Lino Breda, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di notifica del presente Decreto, si trasferirà, per almeno cinque anni e senza soluzione di continuità, in un Monastero o altro luogo scelto dal Delegato Pontificio, in accordo per quanto è possibile con l’interessato. Le modalità del trasferimento e gli aspetti economici connessi ad esso e al periodo di permanenza extra domum saranno definiti dal Delegato Pontificio in accordo con il Priore della Comunità e sentendo l’interessato.

22. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Fr. Lino Breda non potrà partecipare ad alcun momento deliberativo-decisionale della comunità, ad alcun capitolo (generale annuale periodico quotidiano) ad alcuna riunione del Consiglio dei professi o del Discretorio.

23. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Fr. Lino Breda perderà il diritto di voto attivo e passivo.

24. Fr. Lino Breda si asterrà dal rientrare a Bose o in una delle Fraternità e dall’intrattenere in alcun modo, relazioni e contatti con i membri della Comunità senza l’autorizzazione previa ed esplicita del Delegato Pontificio. Nell’eventualità in cui, per grave e giustificato motivo, Fr. Lino Breda avesse bisogno di ritornare a Bose, l’opportunità, la modalità e la durata di tali rientri saranno stabilite dal Priore e ratificate dal Delegato Pontificio.

25. Fr. Lino Breda decade da qualsiasi incarico di responsabilità, diretta o indiretta, anche nell’ambito della Segreteria della Comunità.

26. È fatto divieto a Fr. Lino Breda di fondare comunità, associazioni o altre aggregazioni ecclesiali.

27. Sr. Antonella Casiraghi, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di notifica del presente Decreto, si trasferirà, per almeno cinque anni e senza soluzione di continuità, in un Monastero o altro luogo scelto dal Delegato Pontificio, in accordo per quanto è possibile con l’interessato. Le modalità del trasferimento e gli aspetti economici connessi ad esso e al periodo di permanenza extra domum saranno definiti dal Delegato Pontificio in accordo con il Priore della Comunità e sentendo l’interessato.

28. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Sr. Antonella Casiraghi non potrà partecipare ad alcun momento deliberativo-decisionale della comunità, ad alcun capitolo (generale annuale periodico quotidiano) ad alcuna riunione del Consiglio dei professi o del Discretorio.

29. Per tutta la durata della sua permanenza extra domum, Sr. Antonella Casiraghi perderà il diritto di voto attivo e passivo.

30. Sr. Antonella Casiraghi si asterrà dal rientrare a Bose o in una delle Fraternità e dall’intrattenere in alcun modo, relazioni e contatti con i membri della Comunità senza l’autorizzazione previa ed esplicita del Delegato Pontificio. Nell’eventualità in cui, per grave e giustificato motivo, Sr. Antonella Casiraghi avesse bisogno di ritornare a Bose, l’opportunità, la modalità e la durata di tali rientri saranno stabilite dal Priore e ratificate dal Delegato Pontificio.

31. Sr. Antonella Casiraghi decade da qualsiasi incarico di responsabilità, diretta o indiretta, anche nell’ambito della formazione e dell’ospitalità della Comunità.

32. È fatto divieto a Sr. Antonella Casiraghi di fondare comunità, associazioni o altre aggregazioni ecclesiali.

Il presente decreto e valido nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

Dispongo che il presente decreto sia legittimamente notificato al delegato pontificio che procederà immediatamente alla sua esecuzione.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato in data 13 maggio 2020, ha approvato in forma specifica il presente Decreto, contro il quale pertanto non si dà appello né ricorso.

 

Città del Vaticano, 13 maggio 2020

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

 

* Foto del Centro Nazionale Volontariato tratta da Flickr, immagine originale e licenza

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