Il diritto come argine all’arbitrio
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
«Il battello che non affonda mai: la malvagità» (E. Canetti)
Nel lontano 1854 d J.V.von Scheffel scrisse: «Diritto romano, quando mi ricordo di te un macigno mi pesa sul cuore, una macina mi sconquassa lo stomaco, qualcosa mi stringe ed inchioda la testa».
Se si volesse riattualizzare lo stato di frustrazione che lo scrittore tedesco nutriva verso il diritto romano, lo si potrebbe trasferire di peso a tutti quei maldipancia che oggi popolano l’agone politico e, riottosi, non riescono ad avere un serio approccio a tutto ciò che è regolato dal diritto. La tentazione di stravolgere le regole origina da un impulso nevrotico generato dal contrasto tra la realtà in cui vive e il proprio smisurato ego di sottometterla.
Con l’avvento del digitale il sistema informativo è radicalmente cambiato. Le notizie che vengono diffuse con sorprendente rapidità mediante la circolazione dei contenuti sui social media esigono un previo esame riguardante la provenienza e, in particolar modo, i fini che si propongono di raggiungere. Non è quantificabile il tasso di manipolazione artatamente e preordinatamente utilizzato da chi, in malafede, tenta di far apparire il bianco nero e il nero bianco. La costruzione dell’insidia e del programmato inganno viene abilmente sostenuta da fatti e argomentazioni che, ad una approfondita analisi, si rivelano tendenziosi e finalizzati a falsificare la realtà. Circoscrivendo il campo d’indagine mi limito soltanto a evidenziare le storture e le manipolazioni relative a fatti che investono la vita sociale regolate dal diritto.
Lo stravolgimento della norma
Uno dei più utilizzati mezzi per scalare il potere è dato da due coordinate compresenti: snaturare le leggi e strategicamente diffondere il messaggio. È l’antico e mai tramontato strumento per esercitare un’influenza decisiva sulla vita mentale dell’individuo che diventa, come S. Freud la definì: “Massa psicologica”.
Il processo di massificazione inizia con lo snaturare le leggi per poi annullarle. Attualmente siamo al primo stadio come risulta dall’adozione di alcuni provvedimenti relativi alla gestione dell’immigrazione e a quelli dell’ordine pubblico. In quasi tutti i casi, in una forma o in un'altra, è stata messa in discussione il principio sancito dall’art. 101 della Costituzione secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge e questa indipendenza è sia esterna, cioè non sottoposta agli altri organi dello Stato, che interna, cioè nei confronti degli altri giudici. Sono da segnalare alcuni casi in è palesemente rinvenibile il tentativo di superare la nostra Carta Costituzionale. Alcuni casi:
1) L’ultimo decreto-legge, quello del 12-6-2026 n. 100, contiene misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo. Tale provvedimento è talmente pasticciato che alcune norme appaiono in contrasto con i diritti riconosciuti dalla Costituzione. Concretamente vengono elusi i diritti della persona tramite espedienti burocratici come i tempi ridotti sia per raccogliere prove da parte dell’emigrato che per la difficoltà dell’avvocato di apprestare una esauriente difesa. Lo stesso dicasi per raccogliere prove in considerazione delle concentrate audizioni(limitazioni in contrasto con gli artt. 13 Cost.e 5 Cedu). Ancora più allarmante la limitazione della libertà della persona che viene considerata “detenuta “al pari di qualsiasi soggetto in attesa di giudizio. Il trattenimento, al contrario, può considerarsi legittimo a condizione di rispettare il dettato dell’art. 13 Cost.: «la libertà personale è inviolabile», per cui sarebbero lecite forme di detenzione o anche di perquisizioni personali solo su atto motivato dall’autorità giudiziaria. Sono state dribblate le considerazioni di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 105 del 2001, che richiamando l’artt. 13 della Cost. precisava: «Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani».
Specificava anche che il provvedimento di trattenimento dell'autorità di pubblica sicurezza doveva essere comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non lo avesse convalidato nelle successive quarantotto ore, ogni effetto sarebbe cessato. Ancora più inquietante, se non intollerabile, l’accoglienza riservata ai minori sottoposti a un trattenimento che non tiene conto della personalità, dello sviluppo psico-fisico e della loro maturità.
2) Il tentativo di oltrepassare alcune norme di rango costituzionale è stato offerto dall’interesse suscitato da una condanna, con sentenza della Corte di Cassazione, inflitta a tale Mario Roggero (qui il video dell'uccisione, ndr), a quattordici anni e sei mesi di reclusione per inosservanza di cui all’art. 52 c.p. Il richiamato articolo del codice penale prevede la non punibilità di chi ha commesso il fatto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. La norma è talmente chiara che anche quelli dotati di orecchie lunghe sono in grado di capire. La sentenza della Cassazione è stata contestata da parte di alcuni esponenti governativi coll’invocare l’urgenza di modificare la disciplina della legittima difesa. Secondo la studiata nuova novella sarebbe non punibile qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza dell’aggressione, e non valutabili sarebbero sia la proporzionalità dei mezzi usati che la persistenza del pericolo e la natura difensiva della condotta. Una proposta di legge talmente sconsiderata da far ricordare i pistoleri o i giustizieri del Far West. Il fine era duplice: quello di servirsi del caso per stravolgere il diritto di legittima difesa e, soprattutto, instillare nei cittadini sentimenti di avversione verso tutto ciò che è legale.
3) Ma la storia ha un seguito. Come liberare il Roggero dal carcere perché considerato innocente? L’unica via era quella di ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica. Su sollecitazione di alcuni sponenti di governo e anche della Presidente del Consiglio, all’indomani della sentenza della Cassazione – con una urgenza tanto solerte quanto febbrile – il Ministro della Giustizia mette mano a una istruttoria finalizzata a ottenere la grazia del Roggero. Ma nello steso giorno, nelle ore pomeridiane , il Presidente Mattarella lo convoca per chiarimenti. L’esito del colloquio è certificato dal seguente comunicato : «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006». Il potere di iniziativa dell’istruttoria, in conclusione, non spetta al ministro il quale, al contrario, ha soltanto una “competenza” a istruire il procedimento. Mi sembra che Il Presidente della Repubblica abbia correttamente richiamato la predetta sentenza della Corte Costituzionale, bloccando in tal modo un tentativo spregiudicato di adulterare, a fini politici, il complesso di norme che regolano la materia.
Da non dimenticare
A tutti coloro che corrono il rischio d’essere catturati da comunicazioni politiche ingannevoli trascrivo due brevi testi di papa Francesco:
– Tanto da alcuni regimi politici populisti quanto da posizioni economiche liberali, si sostiene che occorre evitare ad ogni costo l’arrivo di persone migranti. Al tempo stesso si argomenta che conviene limitare l’aiuto ai Paesi poveri, così che tocchino il fondo e decidano di adottare misure di austerità. Non ci si rende conto che, dietro queste affermazioni astratte difficili da sostenere, ci sono tante vite lacerate. Molti fuggono dalla guerra, da persecuzioni, da catastrofi naturali. Altri, con pieno diritto, sono "alla ricerca di opportunità per sé e per la propria famiglia. Sognano un futuro migliore e desiderano creare le condizioni perché si realizzi"» (Enciclica Fratelli tutti).
– «Lo stato di diritto non è mai soggetto alla pur minima eccezione, nemmeno in tempi di crisi. La ragione è che lo stato di diritto è al servizio della persona umana e intende proteggere la sua dignità, e questo non ammette eccezioni… solo la legge può costituire il requisito previo indispensabile per l’esercizio di qualsiasi potere, e ciò significa che gli organi governativi responsabili devono garantire il rispetto dello stato di diritto, indipendentemente dagli interessi politici dominanti» (Messaggio del 28-1-2023).
*Immagine generata con IA
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