Associazioni pacifiste contestano la legittimità delle armi nucleari ad Aviano decretata dalla Gip di Pordenone
Il Tribunale di Pordenone, dopo quelli di Roma e Brescia, ha archiviato - accogliendo la richiesta del Pm - la denuncia presentata dalla sezione italiana dell’organizzazione Wilpf (Women’s International League for Peace and Freedom), insieme ad altri gruppi, circa l’illegittimità della presenza di armi nucleari nella base Usa di Aviano. La denuncia contro ignoti partiva dalla legge 185/1990 che all’articolo 1 comma 7, sulla base degli obblighi assunti dall’Italia con la sottoscrizione del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnpn) in vigore dal 1970, vieta fra l’altro esportazione, importazione e transito di armi nucleari.
La Gip Francesca Vortali ritiene però giustificata la presenza di armi nucleari ad Aviano ex art. 51 del codice penale (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), sulla base di trattati o convenzioni internazionali. Secondo il provvedimento, «le pur legittime preoccupazioni espresse dai denuncianti attengono a una dimensione politica e non penalistica».
Precisa l’ordinanza: «La principale questione problematica è rappresentata dalla preesistenza di accordi bilaterali fra Stati uniti e singoli Stati (fra i quali diverse fonti citano l’Italia) dell’Alleanza atlantica che danno attuazione a un sistema di nuclear sharing» (condivisione nucleare), «il cui contenuto segreto si ricava da alcune frammentarie notizie reperibili ad esempio nei lavori della Commissione difesa della Camera dei deputati e del Senato». Secondo il provvedimento della Gip di Pordenone questi accordi segreti non sono stati messi in discussione dal Tnpn: il sistema della «doppia chiave» che assicura il mantenimento in capo agli Usa del possesso e controllo sulle armi nucleari dislocate in Italia risulta compatibile con i divieti del Tnpn. Infatti, prosegue, «il sistema di nuclear sharing risulta per la prima volta espressamente vietato dall’art. 1 lettera g del trattato sulla messa al bando delle armi nucleari – Tpnw del 2017, del quale tuttavia nessuno Stato aderente alla Nato è parte». La Gip cita anche l’articolo 117 della Costituzione italiana, ritenendo che sulla sua base i nuclear sharing agreements siano «fonti di diritto sovraordinate alla legge ordinaria».
I denuncianti non sono d’accordo con l’ordinanza del tribunale. Per Wilpf Italia, adesso, è possibile ipotizzare il ricorso alla Corte europea dei diritti umani: la presenza delle armi nucleari rappresenta un rischio concreto e oggettivo per la vita dei cittadini italiani; questa presenza viola l’art.2 della Convenzione europea laddove tutela il diritto alla vita nella sua accezione più ampia ed impone agli Stati aderenti obblighi di attivazione idonei a escludere il rischio.
Importante, sottolinea la Wilpf in un comunicato, il fatto che l’ordinanza della Gip non confuti la presenza di questi ordigni, pur mai ufficialmente confermata o smentita. Del resto, anche la Procura aveva implicitamente ammesso la presenza delle armi non avendo ravvisato accertamenti esperibili. Un segreto di Pulcinella, insomma.
Wilpf dà atto alla Gip di «avere studiato e approfondito la questione sottoposta al suo giudizio molto più di quanto non abbiano fatto i precedenti magistrati di Roma e Brescia che si sono limitati a una o due righe», e di aver anche riconosciuto a Wilpf Italia, «fra i cui scopi istituzionali sono compresi disarmo e smilitarizzazione», la legittimazione «ad agire a tutela di un interesse collettivo». Ricordiamo che l’organizzazione pacifista e femminista internazionale ha una lunghissima storia di impegno: nasce nel 1915, 111 anni fa, durante il Congresso internazionale delle donne all’Aia: oltre mille partecipanti da dodici paesi, riunitesi per fermare il massacro della prima guerra mondiale.
Dal canto loro, i giuristi di Ialana (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms), che hanno appoggiato la denuncia di Wilpf, ritengono errato il richiamo all’art. 117 della Costituzione nell’ordinanza. In caso di conflitto fra norme internazionali e nazionali il giudice deve rimettere alla Corte costituzionale. Sottolineano che le norme di diritto internazionale umanitario inderogabili vietano la minaccia e l’uso delle armi nucleari. Nessun trattato tra Stati può derogare a tali norme. Sempre che un accordo segreto di nuclear sharing (condivisione nucleare) come quello che intercorre fra Usa e Italia possa ritenersi una norma internazionale.
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