La nuova legge truffa
Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 31 del 19/09/2026
È in corso di discussione al Senato la riforma elettorale (A. S. 1971) proposta dal Governo Meloni, approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio.
Per comprendere il senso di questa riforma è necessario fare delle premesse. La disciplina del sistema elettorale costituisce uno dei momenti più delicati dell’architettura costituzionale poiché incide direttamente sulle modalità attraverso le quali la volontà popolare si traduce in rappresentanza parlamentare. Si tratta dello strumento principale attraverso il quale si realizza concretamente il principio della sovranità popolare come sancito dall’articolo 1 della Costituzione. La qualità delle regole elettorali incide direttamente sulla qualità della rappresentanza e sulla capacità delle istituzioni di interpretare in modo fedele e responsabile la volontà dei cittadini. Anche se attuata con legge ordinaria, la disciplina elettorale ha valore costituzionale perché delinea la natura della democrazia realmente vigente in un Paese. Per ottenere delle assemblee politiche che siano genuina espressione della volontà popolare, l’art. 51 della Costituzione prevede che: «il voto è personale ed eguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico». La Costituzione non prevede, anzi esclude che il voto possa essere manipolato per favorire un’architettura politico/istituzionale o un’altra (per es. bipolarismo o bipartitismo forzato, oppure esclusione dalla rappresentanza di fasce minoritarie della popolazione e delle loro domande politiche). Eppure, questo è il percorso che è stato seguito negli ultimi 30 anni dagli apprendisti stregoni che hanno decretato la fine della prima Repubblica, cancellando il sistema proporzionale che nei primi 45 anni della vita repubblicana aveva guidato la formazione delle istituzioni politiche.
Questa ulteriore riforma elettorale (la quinta dal 1993) si muove nel solco delle leggi manipolatrici che l’hanno preceduta, ma riesce a essere ulteriormente peggiorativa. Appartiene alla categoria delle leggi truffa. Il precedente più illustre fu la legge Acerbo (legge 18 novembre 1923 n. 2444), il nuovo sistema elettorale che correggeva la proporzionale, introdotta dal Governo Nitti nel 1919, e fissava un premio di maggioranza di due terzi dei deputati alla lista che, superata la soglia del 25%, riportasse il maggior numero di voti Questa riforma elettorale gonfiò la maggioranza e ridusse ai minimi termini le minoranze, consentendo a Mussolini di trasformare il Parlamento in un “bivacco di manipoli”: i suoi. Dopo l’avvento della Repubblica abbiamo avuto il tentativo di modificare il volto delle istituzioni attraverso quella che è passata alla storia come la “legge truffa” (Legge 31 marzo 1953 n. 148).
La legge prevedeva che alla coalizione che avesse ottenuto la metà dei voti validi più uno sarebbe stato attribuito il 65 per cento dei seggi. Ciò avrebbe consentito alla maggioranza, con un aiutino del Movimento sociale di cambiare la Costituzione senza dover affrontare il rischio del Referendum, oppure alla DC di conseguire la maggioranza assoluta e di sbarazzarsi dei suoi alleati. La legge truffa fallì perché alle elezioni del 7 giugno 1954 la coalizione di centrodestra non raggiunse il quorum per soli 58.000 voti.
Dopo lo sciagurato referendum Segni/Occhetto del 18 aprile 1993, è iniziata una serie di riforme del sistema elettorale che, con diverse modalità sono intervenute a manipolare la volontà espressa dal corpo elettorale per incidere sulla formazione delle assemblee legislative e quindi sul sistema di Governo. Si è iniziato con il Mattarellum (leggi 4 agosto 1993 n. 276 e 277) che stabilì l’assegnazione del 75% dei seggi con il maggioritario nei collegi uninominali e il restante 25% col metodo proporzionale con “listini bloccati” e una soglia minima del 4%. Lo scopo di questo nuovo sistema era quello di indurre il corpo elettorale a una sorta di bipolarismo forzato escludente per le forze minoritarie e di consentire ai capi dei partiti di controllare la quasi totalità degli eletti.
Uno degli effetti delle elezioni del 27/28 marzo 1994 fu di determinare la dèbacle degli eredi della Democrazia Cristiana che si presentò alle elezioni con la sigla di Patto per l’Italia. Nella quota maggioritaria alla Camera il Patto per l’Italia con 6.019.038 voti, pari al 15,63%, ottenne solo 4 seggi, mentre il Polo del buon governo con 5.732.890 voti, pari al 14,89%, ottenne 129 seggi. Il Mattarellum realizzò un primo grave sfregio al principio dell’eguaglianza del voto e della rappresentatività delle assemblee legislative.
Ma uno sfregio ancora maggiore sarebbe venuto dalla legge successiva (legge 270 del 2005) che non a caso è stata denominata “Porcellum”. La legge prevedeva un impianto proporzionale con circoscrizioni elettorali di vaste proporzioni e listini bloccati. In questo modo i capi dei partiti ottennero la possibilità di nominare il 100% degli eletti, senza che gli elettori potessero mettervi becco. Ispirandosi alla legge Acerbo, il porcellum prevedeva che alla lista o alla coalizione che avesse ottenuto un voto in più delle altre spettava un premio di maggioranza del 55%, pari a 340 seggi alla Camera.
Per ottenere questo risultato l’Ufficio centrale elettorale doveva formare un quoziente di maggioranza (per l’attribuzione dei seggi al vincitore) e un quoziente di minoranza (per l’attribuzione dei seggi a tutti gli altri). L’attribuzione del premio di maggioranza non era subordinata al raggiungimento di una soglia minima di voti. Ciò determinò effetti paradossali. Nelle elezioni politiche del 25 febbraio 2013 alla Camera la coalizione Bersani con 10.047.808 voti (29,55%) ottenne il premio di maggioranza e le furono assegnati 340 seggi. Tutte le altre coalizioni e gli altri partiti che avevano superato la soglia di sbarramento ottennero nel complesso 22.603.245 voti vedendosi assegnati 277 seggi. Nell’occasione il quoziente di maggioranza si attestò a circa 30.000 voti, quello di minoranza a circa 80.000. In termini matematici, il voto dato ai partiti della coalizione vincente valeva 2,66 volte in più del voto dato agli altri partiti.
A questo punto è facile comprendere le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale con la sentenza n. 1/14 a dichiarare incostituzionale il meccanismo premiale del porcellum, perché tale meccanismo, combinato con l’assenza di una soglia minima è «tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)». Al riguardo la Corte ha osservato che «dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.». Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte con la successiva sentenza n. 35/2017 con la quale è stato dichiarato incostituzionale il ballottaggio previsto dalla legge elettorale di Renzi, il c.d. Italicum (legge n.52/2015) proprio perché comportava un’eccessiva divaricazione fra la volontà espressa dagli elettori e il risultato in termini di seggi. Le successive riforme elettorali, il “Rosatellum” e l’attuale riforma in discussione, il “Melonellum”, si sono dovute confrontare con i paletti posti dalla Corte costituzionale e con il tentativo costante di aggirarli. Una soluzione altrettanto manipolativa della volontà degli elettori è stata praticata con il Rosatellum (legge 3 novembre 2017 n. 165), che ha blindato gli eletti consegnando la rappresentanza nelle mani dei capi partito ed ha introdotto una sorta di premio di maggioranza per via indiretta, attraverso la quota di 3/8 di seggi eletti col maggioritario. Alle elezioni del 25 settembre del 2022 il centrodestra con 12.300.244 voti, pari al 43,79% ha ottenuto il 59,25% dei seggi: 237/400.
Alle prossime elezioni, poiché si profila un’Alleanza delle forze di opposizione che nel 2022 corsero divise, per il Governo Meloni appariva molto forte il rischio che questo risultato (manipolativo) si potesse ribaltare. Di qui la necessità di correre ai ripari cambiando di nuovo il sistema elettorale. La nuova legge elettorale è della stessa natura del porcellum con alcune differenze dettate dalla necessità di sfuggire agli strali della Corte Costituzionale. Su impianto proporzionale il premio di maggioranza è stato determinato nella misura fissa di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato. Per accedere al premio di maggioranza è stata fissata una soglia minima del 42%, che deve essere raggiunta sia alla Camera che al Senato. È prevista un’autolimitazione degli effetti del premio perché non si possono superare alla Camera i 220 seggi (55%) e 113 al Senato. Le liste sono bloccate, per cui tutti i parlamentari continuano a essere nominati dai capi di partito. Qualora passasse l’emendamento Bignami (respinto alla Camera) sulle preferenze cambierebbe ben poco, perché comunque passerebbe l’80% dei candidati prescelti dai capi.
È stata ventilata l’ipotesi di un secondo turno nel caso nessuno dei contendenti raggiunga la soglia del 42%. La scelta di prevedere un secondo turno di ballottaggio sembra sia stata determinata dall’intenzione di arginare il peso del fenomeno Vannacci, con ciò confermando che si tratta di una riforma costruita a misura delle esigenze politiche del momento della maggioranza. Un altro aspetto velenoso della riforma è l’obbligo per i soggetti che partecipano alle elezioni di indicare il loro candidato Presidente del Consiglio, che tuttavia non compare nelle liste elettorali ed è invisibile agli elettori. In questo modo si introduce surrettiziamente il premierato senza bisogno di cambiare la Costituzione.
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