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Testamento biologico Dovere alla vita o libertà personale?

Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 22 del 19/03/2011

Il disegno di legge sul cosiddetto “testamento biologico” approda in questi giorni alla Camera tra contrasti e riserve. Si tratta di un testo che appare più preoccupato degli effetti che potrà avere sugli umori elettorali che dell’esigenza di disciplinare nel migliore dei modi una materia assai delicata e complessa.
Nel redigere il testamento biologico, definito «dichiarazione anticipata di trattamento», il cittadino «esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere». Il testo precisa che il dichiarante si deve pronunciare «circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari» e che può essere esplicitata la rinuncia a trattamenti «di carattere sproporzionato o sperimentale». Aggiunge inoltre che l’interessato può nominare un fiduciario che si impegna ad agire nel «migliore interesse del paziente».
Sembrerebbe quindi che la legge voglia dare un peso determinante alle scelte del paziente, ma in realtà così non è perché il testo aggiunge che «l’alimentazione e l’idratazione sono forme di sostegno vitale» che «non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento». Ne consegue che il sondino nasogastrico diventerebbe obbligatorio dal momento che viene considerato un sostegno fisiologico e non un «trattamento sanitario» che, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, non può essere in alcun modo imposto a chi lo rifiuta. Ma c’è di più: ogni scelta dell’ammalato finirebbe per essere priva di qualsiasi efficacia vincolante perché il Ddl all’art. 7 afferma che «le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno». Il medico curante insomma, per un verso, sarebbe tenuto a rispettare i divieti esplicitamente contenuti nel testo normativo e, per altro verso, verrebbe autorizzato a disattendere gli orientamenti del paziente. Siamo quindi di fronte ad un monumento di contraddizioni esposto anche a fondate censure di incostituzionalità.
Non vi è dubbio che il nostro ordinamento considera la tutela della vita umana come un «diritto inviolabile e indisponibile», tanto che la legge penale punisce l’istigazione al suicidio e l’omicidio del consenziente. L’indisponibilità del diritto alla vita si collega all’idea che la vita stessa deve essere protetta non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della collettività in quanto bene sociale, in considerazione dei doveri che sulla persona incombono verso la famiglia e verso la comunità. Una concezione solidaristica di indubbio valore in situazioni di normalità, ma che si tingerebbe di disumano rigore se la si volesse invocare nei casi di soggetti in stato vegetativo permanente o in condizioni patologiche di straziante sofferenza nei confronti dei quali non sono immaginabili doveri di sorta. Il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita non può giustificare un provvedimento segnato da una schizofrenia che lo porta a riconoscere e a legittimare ciò che al tempo stesso disconosce e proibisce. La salvaguardia del principio di indisponibilità del diritto alla vita non dovrebbe allora impedire all’ordinamento di farsi carico di situazioni estreme nelle quali il fardello dell’esistenza umana può risultare assolutamente insopportabile e tale da giustificare la prevalenza sulle altre esigenze delle ragioni della libertà personale e della umana comprensione.
Una legge quindi sbagliata che non tiene nel debito conto la pari dignità delle diverse concezioni valoriali e l’utilità del confronto fra di esse. Un confronto dal quale possono scaturire soluzioni in linea con i principi fondamentali dello Statuto se vengono tenuti nella dovuta considerazione alcuni cruciali interrogativi. In quali casi estremi (atroci sofferenze fisiche, demolitrici mutilazioni, stato vegetativo) una persona può disporre che vengano sospesi trattamenti di assistenza che la tengono artificiosamente in vita? Come dovrebbe essere accertata l’autenticità e la persistenza di tale scelta? Quali rigorose procedure dovrebbero essere seguite in tali evenienze? Come va disciplinato il diritto all’obiezione di coscienza da parte dei sanitari per impedire indebite interferenze e inammissibili pressioni?
Si tratta di problemi assai delicati che vanno risolti cercando di operare una responsabile ed equilibrata sintesi fra esigenze e principi diversi: il rispetto dovuto alla libertà delle persone, l’intrasferibilità (eccetto casi di assoluta necessità) di scelte che toccano il diritto alla vita, l’esigenza di tutelare la dignità della persona umana, il dovere dei poteri pubblici di predisporre ogni necessaria misura intesa a prevenire delittuosi arbitrii in danno di chi si trova nell’assoluta impossibilità di difendersi. L’auspicio è che il Parlamento, accantonando pregiudizi ideologici e malcelati opportunismi, dia a queste domande meditate e convincenti risposte.

* Magistrato, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione

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