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COSTITUZIONE DELLA TERRA

COSTITUZIONE DELLA TERRA

Tratto da: Adista Documenti n° 20 del 29/05/2021

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Noi, popoli della Terra, che nel corso delle ultime generazioni abbiamo accumulato armi micidiali in grado di distruggere più volte l’umanità, abbiamo devastato l’ambiente naturale e messo in pericolo, con le nostre attività produttive, l’abitabilità del nostro pianeta;

- consapevoli della catastrofe ecologica che incombe sulla Terra, del nesso che lega la sopravvivenza dell’umanità e la salvaguardia del pianeta e del rischio che, per la prima volta nella storia, il genere umano, a causa delle nostre aggressioni alla natura, possa avviarsi all’estinzione;

- decisi a salvare la Terra e le generazioni future dai flagelli dello sviluppo insostenibile, delle guerre, dei dispotismi, della crescita della povertà e della fame, che hanno già provocato devastazioni irreversibili al nostro ambiente naturale, milioni di morti ogni anno, lesioni gravissime della dignità delle persone e un’infinità di indicibili privazioni e sofferenze;

- decisi a vivere insieme, nessuno escluso, in pace, senza armi mortali, senza fame e senza muri ostili, a garantire un futuro alla specie umana e alle altre specie viventi, a realizzare l’uguaglianza nei diritti fondamentali e la solidarietà tra tutti gli esseri umani e ad assicurare loro le garanzie della vita, della dignità, delle libertà, della salute, dell’istruzione e dei minimi vitali,

promuoviamo un processo costituente della Federazione della Terra, aperto all’adesione di tutti gli Stati esistenti e finalizzato alla stipulazione di questo patto di convivenza pacifica e di solidarietà.

PARTE PRIMA

I PRINCIPI. LE FINALITÀ

TITOLO PRIMO - PRINCIPI SUPREMI

Articolo 1. La Terra, casa comune degli esseri viventi

La Terra è un pianeta vivente. Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli ani mali e alle piante. Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere.

L’umanità fa parte della natura. La vita e la salute del genere umano dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una stessa origine e da una globale interdipendenza.

Articolo 2. Le finalità della Federazione della Terra

I fini della Federazione della Terra sono:

- garantire la vita presente e futura sul nostro pianeta in tutte le sue forme e, a questo fine, porre termine alle emissioni di gas serra e al riscaldamento climatico, agli inquinamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo, alle deforestazioni, alle aggressioni alla biodiversità e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali;

- mantenere la pace e la sicurezza internazionale e, a questo fine, mettere al bando tutte le armi, nucleari e convenzionali, sopprimere gli eserciti nazionali e così realizzare il disarmo degli Stati e delle persone e il monopolio della forza in capo alle sole istituzioni di polizia;

- promuovere fra i popoli rapporti amichevoli di solidarietà e di cooperazione nella soluzione dei problemi globali di carattere ecologico, politico, economico e sociale e, a questo fine, garantire l’uguale dignità di tutte le persone e la conservazione e la tutela di tutti i beni vitali; - realizzare l’uguaglianza di tutti gli esseri umani nei diritti fondamentali e, a questo fine, introdurre, in capo ad adeguate istituzioni e funzioni globali di garanzia, gli obblighi di prestazione e i divieti di lesione che a tali diritti corrispondono come loro garanzie.

Articolo 3. Dignità della persona

La dignità della persona umana è inviolabile. È dovere di tutti rispettarla e tutelarla. Nella ricchezza delle loro differenze, che questa Costituzione ha il compito di tutelare, gli esseri umani costituiscono un’indivisibile famiglia, quali soggetti uguali in dignità e diritti, titolari di beni comuni e responsabili in solido della vita sulla Terra e del dovere di conservarla e trasmetterla da una generazione all’altra.

Articolo 4. Principio di uguaglianza

Tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alle leggi.

Tutti gli esseri umani sono uguali nei diritti fondamentali. La loro pari dignità impone il diritto di ciascuno al rispetto e all’affermazione di tutte le proprie differenze personali – di sesso, di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione, di origini etniche, di opinioni politiche, di tradizioni culturali e di ogni altro tratto della propria identità – e alla massima riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali.

L’uguaglianza di fronte alle leggi comporta che le norme di legge non siano oscure né vaghe, ma quanto più possibile chiare, univoche e precise.

L’uguaglianza nei diritti fondamentali comporta che tali diritti, negli ordinamenti dei diversi Stati, siano ugualmente garantiti a tutti gli esseri umani, senza discriminazioni legate alle loro differenze personali. Le garanzie di questi diritti, qualora difettino o siano ineffettive negli ordinamenti statali, sono assicurate dalle istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo della parte seconda di questa Costituzione.

Articolo 5. Cittadinanza della Terra

Tutti gli esseri umani sono cittadini della Terra. Tutti sono dotati, dal momento della nascita, di personalità e di capacità giuridica. Nessuno può essere privato della personalità, della capacità giuridica o del nome.

Tutti gli esseri umani acquistano la capacità d’agire con la maggiore età, stabilita al compimento del diciottesimo anno.

Articolo 6. Principio di fraternità

La fraternità è la forma primaria dei rapporti tra tutte le persone che fanno parte del popolo della Terra.

Tutti gli esseri umani e tutte le pubbliche istituzioni sono tenuti ai doveri di solidarietà economica, sociale e politica.

TITOLO SECONDO - DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 7. Universalità, indivisibilità e indisponibilità dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali alla vita, all’integrità fisica e psichica, alle libertà, alla salute, all’istruzione, alla sussistenza, alla sicurezza e al libero sviluppo della persona sono diritti universali, indivisibili e indisponibili.

Tali diritti sono nell’interesse di ciascuno dei loro titolari e nell’interesse pubblico dell’intera umanità. Essi non sono suscettibili di negoziazione, né di rinuncia da parte dei loro titolari.

Articolo 8. I diritti fondamentali e le loro garanzie

I diritti fondamentali impongono alle istituzioni globali di governo l’obbligo di creare le istituzioni globali di garanzia deputate alle funzioni consistenti nella loro tutela e nella loro attuazione. Essi comportano limiti e vincoli all’esercizio di tutti i poteri, stabilendo ciò che non deve essere deciso e ciò che non deve essere non deciso.

Sono diritti fondamentali i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti politici e i diritti civili.

SEZIONE PRIMA. DIRITTI DI LIBERTÀ

Articolo 9. Le garanzie dei diritti di libertà

I diritti di immunità e di libertà comportano, in capo a tutti e a ciascuno, il divieto di violarli e di impedirne o limitarne l’esercizio.

Articolo 10. Diritto alla vita e all’integrità personale

Ogni persona umana ha il diritto inviolabile alla vita.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a punizioni o a trattamenti crudeli o disumani o degradanti.

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 11. Libertà di pensiero

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è inviolabile. Nessuno può limitarla o coartarla.

Articolo 12. Libertà religiosa

 Ciascuno ha diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, nel rispetto dei diritti di libertà degli altri. Nessuno può essere costretto a praticare una religione contro la sua volontà.

Tutte le confessioni religiose sono libere di ordinare e praticare i loro culti e di diffondere le loro concezioni, nel rispetto delle altre confessioni religiose e dei diritti di libertà di tutti.

Le istituzioni pubbliche e le istituzioni religiose sono autonome e tra loro indipendenti.

Articolo 13. Libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione. La libertà di manifestazione del pensiero incontra i limiti consistenti nei divieti di ingiurie, di diffamazioni e di lesioni dell’altrui riservatezza.

La libertà dei mezzi di informazione è garantita dal diritto dei giornalisti di concorrere a deciderne gli orientamenti e, insieme, da finanziamenti pubblici condizionati all’assenza di censure e di controlli padronali e inversamente proporzionali agli introiti pubblicitari.

Tutti hanno diritto di comunicare, di cercare, di ricevere e di ottenere informazioni, senza riguardo a frontiere, e di accedere alla rete di Internet e alle tecnologie informatiche in condizioni di uguaglianza. Tutti hanno diritto di ottenere le informazioni relative ai contenuti e alle motivazioni degli atti delle pubbliche istituzioni che incidano su diritti fondamentali.

Articolo 14. Libertà di circolazione sulla Terra

Tutti hanno diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza in qualunque punto della Terra, salvo le limitazioni stabilite dalle leggi per motivi di sanità.

Ogni individuo ha diritto di emigrare da qualunque Paese, incluso il proprio, e di tornare nel proprio Paese. Questo diritto è garantito dal divieto di qualunque violenza o costrizione diretta a impedirne l’esercizio e dall’obbligo della Federazione della Terra di consentire e disciplinare la conseguente immigrazione.

La persona alla quale sia negato nel suo Paese l’effettivo godimento dei diritti fondamentali garantiti da questa Costituzione ha diritto di asilo nei territori degli Stati che a questa Costituzione abbiano aderito.

Articolo 15. Libertà di riunione

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi senza alcuna autorizzazione, salvo le limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per motivi di sanità o di incolumità pubblica.

Articolo 16. Libertà di associazione

Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, con il solo limite consistente nel divieto di associazioni con finalità delittuose oppure di carattere militare.

Articolo 17. Libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

Tutti hanno diritto di accedere alla scienza e alla conoscenza.

Articolo 18. Libertà personale

La libertà personale non può essere limitata se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalle leggi.

Limitazioni della libertà personale sono consentite alle autorità di polizia in casi eccezionali di necessità e di urgenza tassativamente previsti dalle leggi, e vengono meno se entro il giorno successivo non sono convalidate dall’autorità giudiziaria.

Nessuno può essere privato della libertà personale per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.

Chiunque sia privato della libertà personale deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla sua dignità di persona. È punita ogni violenza fisica o morale su persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Articolo 19. Diritto alla riservatezza

Ogni individuo ha diritto al rispetto e alla non violazione della sua vita privata, del suo domicilio e della segretezza della sua corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie opinioni politiche o religiose o di altro genere o a subire, contro la sua volontà, indagini su tali opinioni.

Ispezioni, perquisizioni, limitazioni, sequestri e altre interferenze nella vita privata delle persone sono consentite nei soli casi, nei soli modi e con le medesime garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Articolo 20. Principio di legalità penale

Nessuno può essere punito per un’azione o un’omissione che non siano state in precedenza previste dalla legge come reati. Neppure può essere punito con pene più severe di quelle in vigore al momento della commissione del reato.

La legge può punire come reati soltanto comportamenti tassativamente determinati, lesivi di beni o di diritti altrui o di interessi costituzionalmente rilevanti e imputabili alla responsabilità personale dei loro autori.

Tutte le norme in materia di reati, di pene e di processi penali devono essere contenute nei codici penali e nei codici di procedura penale.

Nessun essere umano può essere trattato o punito come nemico a causa della sua identità politica, o religiosa, o etnica o nazionale.

Articolo 21. Principi del giusto processo

Chiunque sia accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata accertata in via definitiva da una sentenza motivata di condanna, emessa in tempi ragionevoli e sulla base di prove acquisite in un pubblico dibattimento, nel quale l’accusato abbia goduto del diritto di contraddire capi d’accusa chiaramente determinati e motivati e di difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di sua scelta o di un pubblico ministero di difesa.

Chiunque sia stato dichiarato da un tribunale colpevole di un reato, ha diritto a un ulteriore esame della sua responsabilità da parte di una giurisdizione superiore.

Chiunque abbia subito una pena in violazione delle disposizioni contenute in questa sezione ha diritto a una riparazione.

Articolo 22. Umanità delle pene

Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Non sono ammesse la pena di morte, quella dell’ergastolo, le pene corporali e la pena della reclusione per una durata superiore a venti anni.

Articolo 23. Libertà naturale

I comportamenti non formalmente vietati da norme legittime non possono, da nessuno, essere impediti.

Nessuno può essere costretto a fare ciò che da norme legittime non è prescritto come obbligatorio.

SEZIONE SECONDA. DIRITTI SOCIALI

Articolo 24. Le garanzie dei diritti sociali

I diritti sociali comportano, a carico delle istituzioni pubbliche di garanzia, sia nazionali che globali, l’obbligo di fornire gratuitamente a tutti gli esseri umani le prestazioni che ne formano l’oggetto.

Articolo 25. Diritto alla salute

Tutti hanno diritto alla salute.

Il diritto alla salute comporta l’obbligo, a carico delle istituzioni sanitarie di garanzia, sia nazionali che globali, di prevenire le malattie e di fornire a tutti gli esseri umani, gratuitamente, le cure e i farmaci necessari. Nessuno può essere obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà, se non per disposizioni di legge consentite unicamente a garanzia dell’incolumità e della salute pubblica.

Articolo 26. Diritto all’istruzione

Tutti hanno diritto all’istruzione, impartita gratuitamente dalla scuola pubblica, obbligatoria per almeno 10 anni e senza tasse scolastiche o universitarie negli studi successivi.

L’istruzione è finalizzata al pieno sviluppo della personalità e all’educazione al rispetto dei principi della pace, della dignità e dell’uguaglianza delle persone, dei loro diritti fondamentali e dei beni comuni.

I capaci e i meritevoli hanno diritto ad essere forniti dei mezzi necessari a raggiungere i gradi più alti degli studi.

Articolo 27. Diritto all’alimentazione di base

Tutti hanno diritto a un’alimentazione di base sufficiente ad assicurare un sano sviluppo fisico e psichico della persona.

Articolo 28. Diritto a un reddito minimo di base

Tutti hanno diritto a un reddito di base sufficiente a garantire a ciascuno una degna sopravvivenza.

In caso di infortunio, o di malattia, o di invalidità o di vecchiaia, tutti hanno diritto a mezzi di vita idonei a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Articolo 29. Diritto all’abitazione

Tutti hanno diritto all’uso di un’abitazione decorosa e sicura.

SEZIONE TERZA. DIRITTI POLITICI

Articolo 30. Uguaglianza dei popoli in dignità e diritti

Tutti i popoli sono uguali in dignità e diritti.

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale, all’uso della propria lingua, alla conservazione e alla protezione del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni storiche e delle proprie ricchezze artistiche.

Coloro che appartengono a minoranze linguistiche, culturali, religiose, nazionali o politiche hanno diritto alla tutela e all’affermazione delle identità determinate da tali appartenenze, all’uso della loro lingua e al rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni. In nessun caso un popolo può essere privato delle risorse naturali del suo territorio né restare privo dei mezzi di sussistenza.

Articolo 31. Diritto alla pace

Il diritto alla pace è un diritto fondamentali del popolo della Terra, di tutti i popoli del mondo e di tutti gli esseri umani.

La sua garanzia è un dovere assoluto di tutte le istituzioni pubbliche, sia statali che globali.

Articolo 32. Sovranità popolare

La sovranità appartiene ai popoli e a nessun altro. Nessun potere costituito può usurparla. Essa consiste nella somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri e i contropoteri nei quali consistono i diritti fondamentali dei quali tutti e ciascuno sono titolari.

Articolo 33 Diritto dei popoli all’autodeterminazione

Ogni popolo ha diritto all’autodeterminazione, sia interna  che esterna, onde possa decidere liberamente il suo sviluppo civile, politico, economico e culturale.

L’autodeterminazione interna consiste nella democrazia, grazie alla quale tutti sono garantiti nei loro diritti e possono concorrere a orientare le politiche nei loro Paesi mediante libere elezioni, svolte a scrutinio segreto e a intervalli ragionevoli e idonee ad assicurare la massima rappresentatività degli organi di governo.

L’autodeterminazione esterna consiste nell’immunità dei popoli da ogni forma, diretta o indiretta, di dominazione e da ogni tipo di oppressione o violazione dei diritti fondamentali che sia determinato dalla loro identità etnica, o nazionale, o religiosa, o linguistica o politica.

Articolo 34. Partecipazione politica e diritto di voto

Tutti hanno diritto di partecipare alla vita pubblica e di concorrere a determinare le pubbliche decisioni.

Sono elettori ed hanno diritto di voto nei territori nei quali risiedono stabilmente tutti gli esseri umani che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Articolo 35. Partiti politici

Tutti hanno diritto di associarsi in partiti politici, o in libere associazioni o in movimenti sociali anche di carattere globale, onde concorrere collettivamente a determinare le politiche locali, nazionali e globali.

I partiti sono formazioni sociali, titolari di autonome funzioni di indirizzo politico nei confronti delle istituzioni rappresentative di governo. La loro organizzazione è libera quanto ai programmi e vincolata quanto al metodo democratico e al dovere di rispettare i diritti e i beni fondamentali.

I bilanci dei partiti, formati dai contributi degli iscritti o dei simpatizzanti e dai finanziamenti pubblici, sono vincolati alla trasparenza. I partiti non possono ricevere contributi privati occulti oppure in grado, per la loro entità, di condizionarne le scelte politiche.

Articolo 36. Diritto di accesso alle funzioni pubbliche

Tutte le persone dotate di capacità d’agire hanno diritto di accedere alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

SEZIONE QUARTA. DIRITTI CIVILI

Articolo 37. I diritti civili e la soggezione alla legge del loro esercizio

I diritti civili di autonomia negoziale e imprenditoriale sono poteri spettanti a tutti i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il loro esercizio è sottoposto alla legge, che ne detta i limiti consistenti nei divieti di provocare danni ai diritti fondamentali e ai beni vitali.

Articolo 38. La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali

La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali sono riconosciuti e garantiti quanto ai modi di acquisto e di godimento e quanto ai limiti ad essi imposti, a tutela dei diritti altrui e dei pubblici interessi, dalla loro natura di poteri.

La proprietà privata, inclusa la proprietà intellettuale sottostante ai brevetti, può essere espropriata dalle istituzioni statali o globali di garanzia, salvo equo indennizzo, per motivi di interesse generale.

Articolo 39. L’iniziativa economica privata e i suoi limiti

I diritti civili di autonomia negoziale e di iniziativa economica privata non possono essere esercitati in modo da recare danno alla sicurezza, alla salute, alla libertà e alla dignità delle persone.

Le imprese hanno la loro sede legale nei luoghi nei quali prevalentemente si svolgono le loro attività.

Funzioni pubbliche e diritti civili di autonomia imprenditoriale e di proprietà privata sono incompatibili in capo ai medesimi soggetti, qualora l’esercizio delle prime possa essere piegato agli interessi che informano l’esercizio dei secondi.

La crescita economica non può essere illimitata. Essa è condizionata dalla sua sostenibilità ecologica e dal carattere limitato delle risorse e delle difese naturali.

Articolo 40. Diritti e doveri nella famiglia

Uomini e donne in età adatta e liberamente consenzienti hanno il diritto di stabilire tra loro forme diverse di comunione di vita, senza limitazioni legate alle loro identità, e di costituirsi come famiglie.

Sono vietati e giuridicamente nulli i matrimoni con minori in età infantile.

La maternità è il frutto di una libera e responsabile autodeterminazione.

I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri nei rapporti fra loro e con i loro figli. Hanno il compito di mantenere, curare ed educare i figli minori, nel rispetto dei loro diritti e della loro dignità di persone.

I bambini hanno diritto ad essere trattati come persone e a partecipare, secondo il loro grado di maturità, alle decisioni che li riguardano.

I membri della famiglia sono tenuti ai doveri della reciproca assistenza.

Articolo 41. La dignità del lavoro

Il lavoro non è una merce, ma un valore. Esso è un fattore della dignità della persona e del suo ruolo nella società e deve essere tutelato in tutte le sue forme.

Tutti hanno diritto, in condizioni di uguali opportunità, alla libera scelta del proprio lavoro. È compito delle istituzioni pubbliche, nazionali e globali, promuovere la piena occupazione. 

Articolo 42. I diritti dei lavoratori

Ogni lavoratore ha diritto ad ambienti e a condizioni di lavoro sane, igieniche, sicure e dignitose, in grado di prevenire infortuni, malattie professionali e lesioni della sua salute e della sua incolumità fisica. Sono vietati i lavori che mettano in grave pericolo la vita e la salute dei lavoratori.

A parità di mansioni, i lavoratori hanno diritto a uguali condizioni di lavoro e di retribuzione, senza discriminazioni determinate da ragioni di sesso, o di nazionalità, o di religione, o di opinioni politiche o di attività sindacali.

Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale, a una durata della giornata lavorativa non superiore a otto ore, a ferie annuali retribuite e a un’equa retribuzione, stabilita dalla legge in misura sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa e comunque non inferiore a quella eventualmente stabilita da contratti o da accordi collettivi.

Ogni lavoratore ha diritto al miglioramento delle sue capacità lavorative attraverso la partecipazione a corsi di apprendistato o di formazione professionale.

Nessun lavoratore dipendente può essere licenziato senza che ricorra una giusta causa prestabilita dalla legge e adeguatamente motivata e comprovata.

Ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata solo se si tratta di lavori stagionali, oppure ricorrano eccezionali e documentate esigenze oggettive, oppure significativi incrementi temporanei dell’ordinaria attività dell’impresa.

Tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento pensionistico in grado di assicurare loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

È vietato l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori.

Articolo 43. I diritti delle lavoratrici

Le donne lavoratrici hanno gli stessi diritti che spettano ai lavoratori uomini. Sono vietate le discriminazioni, nell’avanzamento professionale e nelle carriere, basate sul sesso.

Tutte le donne lavoratrici hanno diritto, prima e dopo il parto, a periodi di riposo adeguati, nella forma di congedi di maternità pagati.

Sono illegittimi i licenziamenti o le discriminazioni nel lavoro determinati dalla maternità.

Articolo 44. Partecipazione dei lavoratori alle decisioni che incidono sulla loro vita

I lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono, ad essere informati e consultati su tutte le vicende dei datori di lavoro che possano avere effetti sul loro rapporto di lavoro.

Nelle imprese gestite da organi societari, i lavoratori hanno diritto ad essere in questi rappresentati onde partecipare, in maniera determinante, a tutte le decisioni che incidano sulle loro vite e sul loro futuro, incluse quelle sulla vendita o sulla dislocazione in altri luoghi delle attività produttive.

Articolo 45. Diritto di sciopero

Tutti i lavoratori hanno il diritto di sciopero, il cui esercizio può essere limitato dalla legge soltanto a garanzia di diritti fondamentali altrui o di servizi essenziali alla vita collettiva.

Articolo 46. Libertà sindacali

Tutti i lavoratori hanno diritto di dar vita o di aderire ad associazioni sindacali, anche di carattere globale, e di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di rappresentanze sindacali aziendali e l’esercizio del diritto di assemblea.

I sindacati si danno un ordinamento interno di carattere democratico.

Essi hanno il diritto di stipulare, con i rappresentanti degli imprenditori, contratti collettivi, anche globali, dotati di efficacia obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro che riguardano le categorie dei lavoratori da essi rappresentate.

Le organizzazioni sindacali locali o nazionali possono dar vita o aderire a organizzazioni sindacali sovra-nazionali, sia di carattere generale che di categoria, dirette a ottenere garanzie dei diritti quanto più possibili uguali per tutti i lavoratori.

Articolo 47. Diritto di agire in giudizio a difesa dei propri diritti

Tutti hanno diritto di agire in giudizio per ottenere, in un processo equo e pubblico entro un tempo ragionevole, davanti a tribunali imparziali, indipendenti e pre-costituiti per legge, il riconoscimento e la tutela dei loro diritti.

Tutti hanno diritto di promuovere azioni collettive in difesa di diritti e di interessi comuni. In caso di denegata giustizia nei territori nei quali si siano verificate le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, è ammesso ricorso davanti alle giurisdizioni globali previste nella sua parte seconda, alla sezione seconda del titolo terzo.

TITOLO TERZO. BENI FONDAMENTALI

Articolo 48. Sottrazione al mercato dei beni vitali

I beni fondamentali sono beni vitali sottratti al commercio.

Sono beni fondamentali i beni personalissimi, i beni comuni e i beni sociali.

Sono beni personalissimi le parti vitali del corpo umano, delle quali è vietata qualunque forma di disposizione, e i dati relativi all’identità personale, dei quali è vietato l’uso non consentito dalla persona che ne è titolare.

Sono beni comuni i beni vitali naturali: l’aria, l’acqua potabile e le sue fonti, i fiumi, i mari, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, la biodiversità, i fondi marini, il loro sottosuolo e le loro risorse, l’Antartide, gli spazi aerei, le onde elettro-magnetiche, gli spazi extra-atmosferici, la luna e gli altri corpi celesti. 

Sono beni sociali i beni vitali artificiali: i farmaci salva-vita, i vaccini, il cibo necessario all’alimentazione di base, l’abitazione, la rete internet, i siti giudicati dall’Unesco patrimonio dell’umanità per la loro eccezionale importanza e tutti gli altri beni artificiali, sia materiali che immateriali, l’accesso ai quali è essenziale allo sviluppo fisico e psichico delle persone.

Articolo 49. Beni personalissimi

I beni personalissimi appartengono a ciascuno con esclusione di chiunque altro. È vietato qualunque atto che cagioni una diminuzione permanente dei beni personalissimi consistenti in parti del corpo umano.

È vietata l’accumulazione, oltre il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati comunicati, dei dati personali riguardanti l’identità di una persona fisica, cioè la sua situazione economica, la sua salute, le sue opinioni politiche o religiose, la sua ubicazione, i suoi spostamenti, i suoi interessi e le sue preferenze.

È vietata l’acquisizione, senza il consenso dei loro titolari, dei dati personali riguardanti le convinzioni politiche o religiose o filosofiche, o l’iscrizione a partiti o ad altre associazioni, o le condizioni di salute, oppure l’orientamento e la vita sessuale.

È vietato il commercio di archivi o banche di dati personali.

Tutti hanno il diritto di accedere ai dati informatici che li riguardano, di esigerne la rettifica e l’aggiornamento, di conoscere le finalità cui sono destinati e, qualora queste non siano giustificate, di ottenerne la cancellazione.

Nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su algoritmi, ove esse riguardino la sua persona o comunque incidano sulla sua vita.

Articolo 50. Beni comuni

I beni comuni, l’accesso ai quali deve essere garantito a tutti, sono patrimonio comune dell’umanità e di tutti gli altri esseri viventi.

Essi fanno parte del demanio planetario. Sono perciò sottratti all’appropriazione privata e a qualunque attività che possa danneggiarli in maniera irreversibile.

Sono vietate l’agricoltura e gli allevamenti intensivi in grado di danneggiare gravemente i beni comuni e l’ambiente naturale.

Tutti hanno diritto di vivere in un ambiente salubre e di influire sull’adozione di decisioni concernenti i beni comuni e l’ambiente in cui vivono.

Articolo 51. Beni sociali

I beni sociali sono beni la cui disponibilità e accessibilità deve essere garantita gratuitamente a tutti.

I vaccini e i farmaci essenziali o salva-vita non sono brevettabili.

Le istituzioni di governo, sia nazionali che globali, ove ricorrano un’emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza, possono utilizzare l’oggetto di un brevetto su un bene sociale, secondo equi compensi e condizioni, dopo aver cercato ma non ottenuto il consenso del suo titolare.

La produzione dei beni sociali e la ricerca scientifica a tal fine necessaria sono adeguatamente finanziate dalle istituzioni, nazionali e globali, di garanzia primaria.

TITOLO QUARTO. BENI ILLECITI

Articolo 52. Divieto di produzione, commercio e detenzione dei beni micidiali

I beni illeciti sono beni micidiali, dei quali sono vietate la produzione o il commercio o la detenzione.

Sono beni illeciti le armi nucleari, le armi d’offesa e di morte, le droghe pesanti, le scorie radioattive e tutti i rifiuti tossici o pericolosi.

Articolo 53. La messa al bando delle armi e il monopolio pubblico della forza

Sono vietate la produzione, la sperimentazione, il commercio, la detenzione e la diffusione di armi nucleari e di armi a queste simili per natura o per effetti.

Sono riservate al monopolio pubblico in capo alle forze di polizia – locali, statali e globali – la produzione e la detenzione delle armi, limitatamente a quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza.

Articolo 54. I limiti imposti alla produzione di energie non rinnovabili

La produzione e l’uso di energia nucleare e di energie non rinnovabili sono sottoposti ai limiti imposti dalla tutela dell’ambiente e della salute delle persone.

Articolo 55. Rifiuti radioattivi e rifiuti tossici

È vietata la produzione, per effetto di attività industriali, o agricole o domestiche, di rifiuti radioattivi o comunque tossici che possano provocare la morte o danni rilevanti agli esseri umani.

Articolo 56. Divieto di attività che provochino danni irreversibili alla Terra

Sono vietate le attività in grado di cagionare alla natura danni irreversibili, o di alterare processi ecologici essenziali, o di distruggere o ridurre la multiforme diversità delle forme di vita.

Articolo 57. Droghe pesanti

La produzione di droghe pesanti è consentita soltanto all’industria farmaceutica pubblica. La loro vendita è riservata alle farmacie dietro prescrizione medica.

Le istituzioni di governo adottano misure dirette a ridurre i danni provocati alle persone dalla dipendenza e dall’abuso di droghe pesanti.

Articolo 58. Diritti dei consumatori

Tutti gli esseri umani hanno diritto, in quanto consumatori, all’offerta, sul mercato, di beni non avariati e comunque non dannosi per la loro salute e per la loro incolumità.

È vietata qualunque applicazione dell’intelligenza artificiale o della robotica in grado di violare la dignità e la libertà delle persone.

PARTE SECONDA

LE ISTITUZIONI. GLI STRUMENTI

TITOLO PRIMO. LA FEDERAZIONE DELLA TERRA

Articolo 59. L’adesione degli Stati alla Federazione della Terra

La Federazione della Terra è aperta all’adesione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati esistenti.

Articolo 60. Dignità e doveri degli Stati

Tutti gli Stati sono uguali in dignità.

Gli Stati hanno il dovere di intrattenere tra loro rapporti di pace, di amicizia, di solidarietà e di cooperazione e di garantire, nei loro territori, i diritti fondamentali di tutti, la tutela dei beni fondamentali e l’accessibilità ad essi di tutti gli esseri umani.

Articolo 61. Le controversie tra Stati

Le controversie tra Stati sono risolte mediante negoziati, o attraverso procedure di conciliazione, o tramite la loro sottoposizione ad arbitrati, o al giudizio della Corte internazionale di giustizia o a qualunque altra procedura idonea alla loro pacifica soluzione.

Articolo 62. Le competenze delle istituzioni globali

Appartengono alla competenza delle istituzioni globali la garanzia della pace, la tutela dell’ambiente naturale e dei beni comuni, la garanzia dei diritti fondamentali non garantiti nei territori in cui vivono i loro titolari, la messa al bando dei beni illeciti, la riduzione degli squilibri economici e la promozione dello sviluppo dei Paesi poveri.

Articolo 63. Istituzioni di governo, istituzioni di garanzia, Istituzioni di carattere economico

Sono istituzioni e funzioni globali della Federazione della Terra: a) le istituzioni e le funzioni globali di governo, b) le istituzioni e le funzioni globali di garanzia, c) le istituzioni e le funzioni globali di carattere economico e finanziario.

Le funzioni di governo sono legittimate dalla loro rappresentatività politica. Esse sono tanto più legittime quanto più i loro titolari sono effettivamente responsabili nei confronti delle persone che vivono nei territori da essi governati.

Le funzioni di garanzia sono legittimate dall’uguaglianza da esse garantita nei diritti fondamentali. Esse sono tanto più legittime quanto più sono effettive, a livello globale, le garanzie da esse assicurate.

Le funzioni globali di carattere economico o finanziario sono legittimate dalla loro capacità di promuovere la stabilità economica, la tutela dell’ambiente e la massima uguaglianza nelle condizioni di vita dei popoli della Terra.

TITOLO SECONDO. ISTITUZIONI E FUNZIONI GLOBALI DI GOVERNO

Articolo 64. Le istituzioni globali di governo

Sono istituzioni globali di governo della Federazione della Terra: a) l’Assemblea generale, b) il Consiglio di sicurezza, c) Il Consiglio economico e sociale, d) il Segretariato.

Articolo 65. L’Assemblea generale e la sua composizione

L’Assemblea generale è formata dai rappresentanti di tutti gli Stati della Federazione della Terra.

Il numero dei rappresentanti di ciascuno Stato federato, designati tramite libere elezioni, è proporzionale al numero dei suoi abitanti, nella misura di un rappresentante ogni 10 milioni di persone o frazione di 10 milioni.

Gli Stati federati con una popolazione superiore ai 50 milioni di abitanti hanno, nell’Assemblea generale, cinque rappresentanti più un rappresentante per ogni 50 milioni ulteriori di abitanti o frazioni di 50 milioni.

Articolo 66. Le competenze dell’Assemblea generale

L’Assemblea generale discute e approva provvedimenti in ordine a tutte le finalità della Federazione della Terra indicate nell’articolo 2.

Oltre alle competenze indicate dal capitolo IV della Carta delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale ha il compito, d’ufficio o su proposta del Consiglio di sicurezza, di emanare le norme di attuazione di questa Costituzione e di dar vita a tutte le istituzioni globali di garanzia in essa elencate.

L’Assemblea generale approva ogni anno il bilancio della Federazione della Terra proposto dal Consiglio economico e sociale.

Articolo 67. Il Consiglio di sicurezza e la sua composizione

Il Consiglio di sicurezza è composto dai rappresentanti dei 15 Stati federati che ogni cinque anni vengono designati dall’Assemblea generale.

I rappresentanti degli Stati nel Consiglio di sicurezza sono volta a volta nominati dai governi nazionali.

La designazione di uno Stato a nominare un rappresentante nel Consiglio di sicurezza esclude la possibilità di una sua nuova designazione prima di 20 anni dalla scadenza del suo mandato.

Il Consiglio di sicurezza decide a maggioranza dei suoi membri. È escluso qualunque potere di veto. 

Articolo 68. Le competenze del Consiglio di sicurezza

Il Consiglio di sicurezza, oltre alle competenze indicate dai capitoli V-VIII della Carta delle Nazioni Unite,

a) propone all’Assemblea generale le norme di attuazione della presente Costituzione e, in particolare, il rafforzamento o la creazione delle istituzioni globali di garanzia in essa elencate;

b) garantisce i rapporti pacifici tra gli Stati e la pubblica sicurezza internazionale, grazie al monopolio della forza detenuto, alle sue dipendenze, dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, oltre che dalle istituzioni nazionali di polizia.

Articolo 69. Il Consiglio economico e sociale. Composizione e competenze

Il Consiglio economico e sociale si compone di 54 membri eletti dall’Assemblea generale tra studiosi di economia o di scienze giuridiche o sociali di fama internazionale e di alta levatura morale.

Oltre alle competenze indicate nel capitolo X della Carta delle Nazioni Unite e nella parte IV del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti economici, sociali e culturali, il Consiglio economico e sociale

a) coordina le attività delle istituzioni globali di carattere economico o finanziario qui indicate nel titolo quarto;

b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;

c) organizza le operazioni richieste dal fisco globale;

d) formula e propone ogni anno all’Assemblea generale il bilancio della Federazione della Terra;

e) promuove una politica economica globale quale politica industriale, sociale e fiscale diretta a garantire la sostenibilità ecologica dello sviluppo economico, a fronteggiare le crisi economiche planetarie, a promuovere con incentivi fiscali la produzione di beni vitali e a scoraggiare, e se necessario a vietare, la produzione di beni micidiali.

Articolo 70. Il segretariato generale

Il Segretariato generale è coordinato da un Segretario generale ed include tutti i funzionari amministrativi della Federazione della Terra. Il Segretario generale è nominato dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza.

Oltre alle competenze indicate dal capitolo XV della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale è competente in ordine a tutte le funzioni amministrative ed esecutive richieste dalle finalità della Federazione della Terra.

TITOLO TERZO. ISTITUZIONI E FUNZIONI GLOBALI DI GARANZIA

Articolo 71. Istituzioni globali di garanzia, primaria e secondaria

Sono istituzioni di garanzia della Federazione della Terra, istituite al fine di assicurare il rispetto e l’attuazione dei principi stabiliti in questa Costituzione: a) le istituzioni globali di garanzia primaria, b) le istituzioni globali di garanzia secondaria.

Articolo 72. L’indipendenza delle istituzioni di garanzia

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia sono separate e indipendenti dalle istituzioni e dalle funzioni globali di governo. Al fine di garantire tale separazione, le istituzioni globali di garanzia godono dell’autogoverno e dell’autonomia finanziaria ad esse assicurata dalle quote del bilancio planetario loro assegnate dall’articolo 92.

Articolo 73. Il principio di sussidiarietà

La competenza delle istituzioni globali di garanzia è determinata dal principio di sussidiarietà, in forza del quale essa ricorre se mancano o sono sfornite di mezzi economici sufficienti le corrispondenti istituzioni di garanzia di livello statale o locale, oppure se lo richiedono, a causa della loro comprovata inadeguatezza, le istituzioni statali o locali di governo o di garanzia.

SEZIONE PRIMA. ISTITUZIONI E FUNZIONI GLOBALI DI GARANZIA PRIMARIA

Articolo 74. Le istituzioni globali di garanzia primaria

Sono istituzioni globali di garanzia primaria: a) il Consiglio internazionale per i diritti umani, b) il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, c) l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) (World Health Organization [Who]), d) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Food and Agriculture Organization [Fao]), e) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Unesco)], f) l’Agenzia garante dell’ambiente, g) l’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, h) l’Organizzazione internazionale del lavoro, i) l’Agenzia mondiale dell’acqua, l) il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali.

Articolo 75. Il Consiglio internazionale per i diritti umani

Il Consiglio internazionale per i diritti umani è composto da 27 membri nominati, tra studiosi di fama internazionale e di alta levatura morale, da tutte le altre istituzioni globali di garanzia, a ciascuna delle quali compete la nomina di tre membri.

Oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, il Consiglio internazionale per i diritti umani

a) coordina le attività di tutte le istituzioni di garanzia, sia primaria che secondaria;

b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;

c) distribuisce tra tali istituzioni le quote del bilancio della Federazione della Terra ad esse riservate dall’articolo 92;

d) segnala alle Procure delle Corti internazionali tutte le violazioni dei diritti umani sottoposte alla loro competenza.

Articolo 76. Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale

A garanzia della pace e della sicurezza, il monopolio della forza armata, limitatamente alle armi necessarie alle funzioni di polizia, è detenuto dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale e dalle istituzioni territoriali di polizia dislocate in ciascuno degli Stati federati.

Oltre alle competenze indicate dall’articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite, il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, con l’ausilio se necessario delle istituzioni territoriali di polizia, svolge, alle dipendenze del Consiglio di sicurezza, funzioni di pubblica sicurezza e, alle dipendenze delle Procure globali, funzioni di polizia giudiziaria in ordine ai crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale e a quella della Corte internazionale per i crimini di sistema.

Articolo 77. Superamento degli eserciti nazionali

Gli eserciti nazionali sono soppressi. Qualora per le funzioni di polizia previste nell’articolo 76 non siano sufficienti le polizie nazionali, le forze degli eserciti nazionali a tal fine necessarie sono trasformate in articolazioni territoriali del Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.

Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale promuove e controlla il progressivo disarmo di tutti gli Stati della Federazione della Terra.

Articolo 78. L’Organizzazione mondiale della Sanità

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre alle competenze stabilite nel suo statuto, ha l’obbligo di garantire la salute, tramite prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti, a tutti gli esseri umani. A tal fine,

a) promuove la ricerca medica e farmaceutica;

b) previene le pandemie e coordina le misure necessarie a limitarne i contagi;

c) provvede alla creazione di istituzioni sanitarie locali e alla distribuzione dei farmaci salva-vita e dei vaccini in tutti i paesi della Terra che ne siano sprovvisti.

Articolo 79. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, garantisce la soddisfazione del diritto all’alimentazione a tutti gli esseri umani e promuove, in tutti i paesi, un’agricoltura razionale, ecologica e biologica in grado di non danneggiare l’ambiente e di assicurare la capacità di rigenerazione dei suoli. A tali fini,

a) impone limiti e vincoli alle coltivazioni industriali e agli allevamenti intensivi che danneggino l’ambiente;

b) favorisce le piccole imprese agricole;

c) assicura la partecipazione degli agricoltori e delle loro rappresentanze sindacali alla definizione delle politiche agricole;

d) distribuisce tra i paesi poveri le eccedenze agricole e le quantità di cibo necessarie a impedire la fame e la malnutrizione delle loro popolazioni;

e) promuove la ricerca scientifica e la cooperazione tecnica tra i paesi produttori ai fini dello sviluppo in tutto il mondo di un’agricoltura razionale.

Articolo 80. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado, ovunque difettino scuole pubbliche statali o locali.

Articolo 81. L’Agenzia garante dell’ambiente

L’Agenzia garante dell’ambiente promuove, in accordo con le altre istituzioni internazionali già esistenti di garanzia dell’ambiente e attraverso le sue articolazioni territoriali, la protezione dell’ambiente naturale e il miglioramento della sua qualità.

Protegge i beni comuni naturali, vigilando sulla loro conservazione quali patrimonio comune dell’umanità e garantendo la loro sottrazione alla disponibilità sia del mercato che della politica, mediante la loro qualificazione come beni che fanno parte del demanio planetario. Garantisce che le attività che hanno per oggetto tali beni si svolgano a beneficio dell’intera umanità e che, dei vantaggi economici da esse derivanti, sia assicurata l’equa ripartizione su base non discriminatoria.

Controlla l’osservanza dei divieti di emissione di gas serra e del divieto di produrre rifiuti radioattivi o comunque tossici o pericolosi.

Finanzia la ricerca e l’adozione, nelle attività industriali, agricole e commerciali, di tecnologie in grado di produrre energia senza emissione di gas serra e di ridurre e smaltire, senza effetti nocivi sull’ambiente, rifiuti tossici o comunque pericolosi.

Articolo 82. L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali

L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali organizza, in via sussidiaria rispetto alle istituzioni di garanzia degli Stati, l’erogazione, nei paesi poveri, delle prestazioni sociali necessarie alla sopravvivenza delle persone.

Articolo 83. L’Organizzazione internazionale del lavoro

L’Organizzazione internazionale del lavoro, oltre alle competenze e alle finalità stabilite nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944,

a) vigila, tramite i suoi organi territoriali, sull’osservanza dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali stabiliti in questa Costituzione;

b) promuove la massima uguaglianza di tutti i lavoratori nel la garanzia dei loro diritti fondamentali;

c) denuncia alla Corte penale internazionale tutti i casi di riduzione in schiavitù, per i quali non si sia proceduto penalmente nello Stato nel cui territorio essi si sono verificati.

Articolo 84. L’Agenzia mondiale dell’acqua

L’Agenzia mondiale dell’acqua definisce e promuove le politiche mondiali idonee a garantire l’acqua potabile e le risorse idriche come beni comuni;

- organizza la distribuzione gratuita a tutti dell’acqua potabile, nella misura del limite minimo necessario a garantire i minimi vitali;

- controlla l’osservanza del divieto delle distruzioni e degli sprechi dell’acqua potabile oltre un limite massimo;

- sottopone a tassazione i consumi di acqua potabile superiori al limite minimo di cui al secondo comma e inferiori al limite massimo di cui al terzo comma.

Articolo 85. Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali ha il compito di vigilare e di controllare che tali comunicazioni avvengano nel rispetto di tutti i diritti fondamentali e delle norme stabilite a garanzia della libertà dei mezzi d’informazione.

Ha il potere di disporre la rimozione dalla rete dei messaggi e delle immagini che contengano minacce o ingiurie o molestie o incitamenti all’odio o alla violenza o che, comunque, violino i diritti fondamentali delle persone.

SEZIONE SECONDA- ISTITUZIONI E FUNZIONI GLOBALI DI GARANZIA SECONDARIA

Articolo 86. Le istituzioni globali di garanzia secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale: a) la Corte internazionale di Giustizia, b) la Corte costituzionale internazionale, c) la Corte penale internazionale, d) la Corte internazionale per i crimini di sistema.

I giudici che compongono le istituzioni globali di garanzia secondaria sono indipendenti e soggetti soltanto a questa Costituzione. Durante il loro mandato non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la loro indipendenza e imparzialità. Sono nominati per la durata di sette anni e non sono rieleggibili.

Articolo 87. La Corte internazionale di Giustizia

La giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia sulle controversie tra Stati concernenti le materie stabilite nell’articolo 36 del suo statuto ha carattere obbligatorio. La Corte internazionale di Giustizia ha anche giurisdizione sulle controversie tra le società commerciali multinazionali e gli Stati nei cui territori le prime non abbiano la loro sede legale. Accerta, su istanza dei soggetti lesi, le responsabilità degli Stati per i loro atti internazionalmente illeciti o invalidi e dispone le misure pacifiche necessarie ad ottenerne la cessazione e la riparazione.

Articolo 88. La Corte costituzionale internazionale

È istituita una Corte costituzionale internazionale competente a pronunciarsi, su ricorso incidentale sollevato nel corso di altri giudizi, sull’illegittimità, per contrasto con le norme di questa Costituzione, delle norme prodotte dalle istituzioni globali, o da trattati internazionali o da leggi nazionali.

Presso la Corte costituzionale internazionale è istituita una Procura costituzionale internazionale con il compito di sollevare d’ufficio le questioni di costituzionalità di cui al primo comma.

La Corte costituzionale internazionale giudica sui conflitti di attribuzione tra le diverse istituzioni globali.

Articolo 89. La Corte penale internazionale

La giurisdizione della Corte penale internazionale include, oltre ai crimini previsti dall’articolo 5 del suo attuale statuto,

a) le gravi lesioni dei diritti di libertà stabiliti in questa Costituzione;

b) la produzione, il commercio, la detenzione e l’istallazione di armi nucleari;

c) la produzione e il commercio di armi convenzionali non destinate alle funzioni di polizia; d) le violenze e le costrizioni dirette a impedire l’esercizio del diritto di emigrare.

Per i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale, il Procuratore presso di essa ha l’obbligo dell’azione penale.

La Corte penale internazionale può anche essere adita, dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne agli ordinamenti degli Stati, da ogni soggetto che si ritenga vittima di uno dei crimini sottoposti alla sua giurisdizione.

Nei confronti degli Stati che non abbiano aderito al trattato costituente di questa Costituzione o al trattato del 17 luglio 1998 istitutivo della Corte penale internazionale, è consentito procedere, per i tipi di crimini sottoposti alla giurisdizione di tale Corte, con azioni e con giudizi di verità diretti ad accertarne le cause e le responsabilità personali.

Articolo 90. Corte internazionale per i crimini di sistema

È istituita una Corte internazionale per i crimini di sistema.

Sono crimini di sistema, non punibili perché non riconducibili all’azione e alla responsabilità di singole e determinate persone, quelle attività che producano o minaccino di produrre danni ingenti a popoli interi o all’intera umanità: le devastazioni ambientali, l’omesso disarmo degli Stati, l’omessa attuazione dei diritti sociali stabiliti da questa Costituzione e le omissione di soccorso nei confronti di persone prive di mezzi di sussistenza o comunque in pericolo di vita.

Presso la Corte internazionale per i crimini di sistema è istituita una Procura mondiale competente ad agire contro tali crimini.

Azioni e giudizi in ordine ai crimini di sistema hanno il carattere di azioni e di giudizi di verità, diretti ad accertarne le cause sistemiche e le responsabilità politiche.

TITOLO QUARTO. ISTITUZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Articolo 91. Le istituzioni economiche e finanziarie

Sono istituzioni economiche e finanziarie della Federazione della Terra: a) la Banca Mondiale, b) il Fondo monetario internazionale, c) l’Organizzazione del Commercio estero.

Articolo 92. Il bilancio planetario: le quote del bilancio

È istituito un bilancio planetario, formato dall’imposizione fiscale planetaria e dai contributi degli Stati membri della Federazione della Terra. La spesa pubblica globale deve favorire lo sviluppo economico dei Paesi poveri e finanziare tutte le istituzioni globali, di governo e di garanzia.

Alle istituzioni globali di garanzia sono destinate, onde consentire loro di sostenere o di integrare le spese sociali nei paesi poveri, quote minime del bilancio planetario annuale: il 10% alle funzioni globali di polizia, il 10% alle funzioni globali di garanzia della salute, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell’alimentazione di base e dello sviluppo di un’agricoltura rispettosa della natura, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell’istruzione, il 20% alla tutela dell’ambiente, il 10% alle funzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale.

Articolo 93. Un registro globale dei grandi patrimoni

Onde assicurare la trasparenza dei grandi capitali, è istituito un registro nel quale siano indicati tutti i patrimoni di entità superiore alla somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari.

Articolo 94. Una fiscalità globale

È istituito, quale condizione essenziale alla garanzia dei diritti fondamentali e dei beni vitali di tutti, un fisco globale, formato a) da una tassazione sull’uso dei beni comuni o su altre attività di carattere globale e b) da un’imposizione fiscale, informata a criteri di forte progressività, sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi delle persone.

Articolo 95. Tassazione sull’uso e sull’abuso di beni comuni

Sono istituite tasse globali a) sulle transazioni finanziarie (Tobin tax); b) sull’uso di risorse energetiche che emettano gas serra nell’atmosfera (Carbon tax); c) sui profitti digitali delle multinazionali che operano al di fuori dei paesi nei quali hanno la loro sede legale (Web tax); d) sull’uso e sull’indebito arricchimento, da parte di attività industriali o commerciali, di beni comuni dell’umanità, come le orbite satellitari, le linee aeree, le bande dell’etere, gli spazi extra-atmosferici, le risorse delle aree di alto mare e le risorse minerarie dei fondi oceanici.

Articolo 96. Imposte globali sui patrimoni

Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 10% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari. Viene introdotta un’imposta mondiale sulle successioni di almeno il 15% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 30% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Articolo 97. Un’imposta globale progressiva sui redditi

Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui redditi delle persone fisiche superiori a una somma equivalente agli odierni 500.000 dollari l’anno, di almeno il 10% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente all’odierno milione di dollari l’anno, di almeno il 20% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 2 milioni di dollari l’anno, di almeno il 40% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 4 milioni di dollari l’anno e dell’80% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 8 milioni di dollari l’anno.

Articolo 98. I debiti pubblici

A titolo di risarcimento dei danni finora provocati ai beni comuni dell’umanità e alle generazioni future dallo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile dei Paesi ricchi, il debito pubblico dei Paesi poveri, nei quali il reddito medio pro capite della popolazione sia inferiore alla somma equivalente agli odierni 20.000 dollari l’anno, viene addebitato alla Federazione della Terra.

Il debito pubblico dei restanti Paesi viene garantito dalla Banca mondiale, fermo restando l’obbligo degli Stati debitori di pagarne soltanto gli interessi, equamente prestabiliti in misura uguale e costante.

Articolo 99. Il bilancio della Federazione della Terra

Il Consiglio economico e sociale formula ogni anno il bilancio della Federazione della Terra e lo propone all’approvazione dell’Assemblea generale. Il bilancio della Federazione

a) assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese;

b) stabilisce la misura delle tasse e delle imposte globali;

c) assegna alle istituzioni globali di garanzia, nelle misure stabilite dall’articolo 92, le quote del bilancio planetario destinate alle garanzie dei diritti e dei beni fondamentali.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 100. Il processo costituente

Questo progetto di Costituzione, al termine della sua discussione e degli emendamenti ad esso apportati da parte del maggior numero di persone, verrà depositato presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoposto all’attenzione, al dibattito, alle modifiche e all’approvazione dell’Assemblea generale e aperto all’adesione e alla ratifica di tutti gli Stati.  

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