L’eterno ritorno della legge truffa
Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 27 del 18/07/2026
Anche se ha subìto una battuta d’arresto per disaccordi interni alla maggioranza, è in discussione alla Camera e andrà avanti l’ennesimo progetto di riforma del sistema elettorale. Ogni qualvolta si avvicinano le elezioni e i sondaggi non danno vincente la maggioranza uscente, si scrive un’altra legge elettorale. Così avvenne con il porcellum (L. 270/2005), con la quale fu abbandonato il Mattarellum per fare una legge ancora peggiore che la Corte Costituzionale ha censurato con la sentenza n. 1/2014. Sorte ancora peggiore è capitata alla riforma elettorale di Renzi (L. 52/2015) che non è stata mai applicata perché bocciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2017 e sostituita da una legge ancora peggiore, il Rosatellum. Nel contesto politico attuale la possibile alleanza fra il PD e il Movimento 5 Stelle con il Rosatellum farebbe pendere la bilancia verso il centrosinistra alle prossime elezioni; per questo la maggioranza è in affanno e la Meloni cerca di correre ai ripari con una nuova legge elettorale tagliata su misura per le esigenze del centrodestra e volta ad anticipare gli effetti del premierato. La legge in cantiere, il Melonellum, riesce a essere persino peggiore del Rosatellum e presenta numerosi profili di incostituzionalità.
La prima insidia è invisibile nella scheda. Per la legge, per presentare una lista occorre indicare il candidato presidente del Consiglio. Così si introduce un premierato di fatto con una sorta di elezione diretta del presidente del Consiglio: il presidente della Repubblica non potrebbe scegliere diversamente. Il cuore del disegno di legge in esame è quello di fissare in un sistema a base proporzionale un premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Il premio parte da una soglia minima del 42% e non può superare la soglia massima di 220 seggi (alla Camera) e di 113 al Senato. 220 seggi comportano una maggioranza del 55% (il porcellum si arrestava al 54%) destinata a salire per l’apporto dei seggi extra-quota della circoscrizione estero e della Regione Trentino/Alto Adige. Con questo sistema una minoranza politica che raccolga il 42% dei voti popolari viene trasformata in una maggioranza che sfiora il 60% dei seggi. La legge 31/3/1953 n. 148 garantiva una maggioranza del 65% dei seggi alla lista che avesse ottenuto la maggioranza effettiva dei voti. Quella legge all’epoca fu fortemente contestata: passò alla storia con lo stigma di legge truffa. Il meccanismo introdotto con la proposta di legge in esame si avvicina molto a quello, manipolando la volontà espressa dagli elettori, incidendo negativamente sia sulla rappresentatività, sia sull’eguaglianza del voto, trasformando artificialmente una minoranza in una maggioranza così forte da potersi facilmente impadronire del presidente della Repubblica e, per questa via, condizionare fortemente le nomine dei giudici costituzionali. Ma c’è un aspetto ancora peggiore: le liste bloccate. La riforma ripropone lo stesso sistema di liste bloccate, adottato dal Porcellum, che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale. Le liste bloccate attribuiscono alle oligarchie di partito il potere di nominare la totalità dei parlamentari senza che i cittadini elettori possano mettere becco nella scelta dei “loro” rappresentanti. In questo modo gli eletti più che rappresentanti del popolo sono, anche in senso tecnico, dei delegati di partito, anzi del capo politico che li ha nominati e a cui sono legati da un vincolo di fedeltà estremo, restando così fortemente pregiudicato il principio sancito dall’art. 67 della Costituzione che prevede che «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». In tal modo il principio costituzionale della rappresentanza, attraverso la quale i cittadini concorrono a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.), subisce il massimo svuotamento possibile, aggravando il male oscuro della democrazia costituzionale italiana, il cui cuore è costituito non già dalla carenza di governabilità, bensì dalla sfiducia dei cittadini nelle istituzioni politiche rappresentative, testimoniata dalla diminuzione della partecipazione al voto. Con questo sistema la scelta dei rappresentanti viene effettuata solo sulla base del criterio della massima fedeltà al capo politico o alla corrente, a detrimento del criterio della competenza o della onorabilità. Il sistema di nomina dall’alto dei componenti nelle assemblee elettive presenta forti inconvenienti dal punto di vista del funzionamento della democrazia costituzionale. Abbiamo l’esperienza di effetti paradossali come quando la Camera, con la risoluzione del 5/4/2011, sollevò conflitto di attribuzione contro la magistratura sostenendo la tesi di Berlusconi che la minore Karima El Mahroug (“Ruby rubacuori”) fosse la nipote di Mubarak. Dal punto di vista istituzionale l’inconveniente maggiore è che si appanna, quasi si annulla, la distinzione tra potere esecutivo e legislativo.
Non c’è dubbio che l’istituto della fiducia presupponga una collaborazione fra Legislativo ed Esecutivo, ma si tratta pur sempre di due poteri differenti, inseriti nel contesto della centralità del Parlamento. Quando una maggioranza parlamentare assume sostanzialmente la veste di tifoseria dell’Esecutivo, la distinzione fra i due poteri tende a scomparire. L’esperienza di questa legislatura ci insegna quanto si sia appannata la distinzione fra Esecutivo e Legislativo ove si consideri che una riforma della Costituzione di grande rilevanza, come quella sulla magistratura, bocciata dagli elettori nel recente referendum, sia stata approvata dopo quattro letture parlamentari nello stesso identico testo uscito due anni prima da Palazzo Chigi.
Nel 1923, in sede di discussione in Commissione della legge Acerbo, Giovanni Amendola osservò che qual sistema elettorale (che ha molti punti di contatto con le leggi attuali) cambiava la natura del Parlamento, che diventava un’Assemblea eterogenea composta di due parti: una dipendente dal Governo con la totalità del potere parlamentare, e l’altra, la minoranza, ridotta a una grossa tribuna, messa dentro l’Aula per assistere ai dibattiti e alle deliberazioni della parte principale.
La previsione di Giovanni Amendola si rivelò tragicamente fondata: il Parlamento eletto il 6/4/1924 si divise subito in due parti: un bivacco di manipoli di fedelissimi del capo del Governo, che non solo emarginarono l’altra parte, ma addirittura la cacciarono dal Parlamento, dichiarando decaduti i parlamentari dell’Aventino, con deliberazione del 9/11/1926.
*Domenico Gallo è magistrato emerito della Corte di Cassazione
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