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Politica e giustizia Il “processo breve” e la giurisdizione negata

Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 13 del 13/02/2010

Anche se corre l’anno 2010, stiamo vivendo una stagione politica che ci rimanda al 1984, l’anno immaginario nel quale George Orwell collocava la sua profezia nera. In 1984 il potere rovesciava i significati delle parole per far sparire le sue malefatte, al punto da chiamare ministero dell’amore la struttura che organizzava e praticava la tortura. Evidentemente l’on. Gasparri, che ha intitolato la sua proposta di legge sul c.d. “processo breve” nientemeno che “misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”, si è ispirato ad Orwell.

Il titolo lancia un messaggio accattivante: non preoccupatevi, cittadini italiani, il potere ha a cuore i vostri diritti ed ha predisposto delle misure per attuare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la quale ci impone di assicurarvi un processo equo che deve svolgersi in un tempo ragionevole. Questo messaggio è stato – a volte anche inconsapevolmente – rilanciato da tutti i mezzi di comunicazione, che si sono arresi alla definizione di “processo breve” e che anche noi dobbiamo utilizzare per fare riferimento alla proposta di legge approvata dal Senato il 20 gennaio.

È difficile immaginare una falsificazione maggiore per presentare all’opinione pubblica una disciplina che per il suo contenuto dovrebbe intitolarsi: “Norme per restringere l’operatività della giurisdizione penale”. Si ingannano i cittadini promettendo tempi certi (e ragionevoli) per la durata dei processi penali. Niente di più falso! Nel provvedimento varato dal Senato non vi è una sola misura che possa avere l’effetto, anche indiretto, di accelerare i tempi del processo penale, per la semplice ragione che la riforma non interviene sui fattori che ne determinano i tempi. La nuova disciplina non riguarda  il processo ma la giurisdizione, introducendo dei rigidi tempi di decadenza all’esercizio della funzione giurisdizionale.  Sono state introdotte tre fasce di durata massima, superata la quale il processo si estingue e l’imputato deve essere prosciolto. La prima fascia per i reati con pena massima inferiore a 10 anni;  la seconda per i reati puniti con pena superiore ai 10 anni (fino all’ergastolo) e la terza relativa ai reati di mafia e terrorismo.

Nella prima fascia (che comprende la corruzione e la criminalità economico-finanziaria) il processo si estingue se sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunziata sentenza di primo grado, più di due anni senza sentenza in grado d’appello, più di un anno e sei mesi senza sentenza da parte della Corte di Cassazione e più di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio nel caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

Nella seconda fascia, che comprende tutti gli altri reati più gravi (anche l’omicidio e la strage), il processo si estingue se sono decorsi più di quattro anni senza che sia stata pronunziata sentenza di primo grado, mentre rimangono uguali i termini per gli altri gradi.

Nella terza fascia il processo si estingue se sono decorsi più di cinque anni senza sentenza di primo grado, più di tre anni senza sentenza in grado d’appello, più di due anni senza sentenza da parte della Corte di Cassazione e più di un anno  e sei mesi per ogni ulteriore grado di giudizio nel caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione. Per questo tipo di reati (mafia e terrorismo) è previsto che i termini possano essere prorogati fino ad un terzo nel caso di processi particolarmente complessi o con un elevato numero di imputati.

A questo punto c’è da chiedersi quali saranno gli effetti pratici della riforma rispetto alla funzione di controllo di legalità che la giurisdizione deve assicurare.

È evidente che l’unico effetto pratico sarà quello di restringere la possibilità dei giudici di portare a compimento il controllo di legalità rispetto alla violazione delle legge penale.

È altrettanto vero che l’esigenza di procedere alla repressione dei fatti vietati dalla legge penale, a cui è finalizzato il controllo di legalità, si affievolisce col passare del tempo, che rende non più  utile per la collettività la punizione, quando l’offesa non sia più attuale. Per questo quasi tutti i reati si estinguono per prescrizione quando sia passato un certo lasso di tempo, con la conseguenza che viene meno il potere punitivo dello Stato ed anche il processo penale ne resta travolto.

Però vi sono delle offese talmente gravi che l’ordinamento considera punibili sempre, come i crimini di guerra (p. es. la strage delle Fosse ardeatine) ed i reati puniti con la pena dell’ergastolo.

Posto che il controllo di legalità incontra nella generalità dei casi (ma non sempre) il limite del trascorrere del tempo che estingue il reato, l’effetto pratico del processo breve sarà quello di introdurre un limite alla punibilità, che prescinde del tutto dall’estinzione del reato. Non si viene prosciolti perché si è estinto il reato (e quindi l’interesse della collettività a punire) per il decorso del tempo, ma perché si è estinto il processo. Così anche chi ha commesso un reato imprescrittibile, come l’omicidio aggravato, dopo 3 o 4 o 5 o 6 anni di processo può ritornare libero per decadenza del potere del giudice di giudicarlo.

Che effetti avrà questa riduzione dello spazio del giudiziario?

Questa legge ci dice che, salvo casi eccezionali, i reati dei colletti bianchi non saranno più punibili. Non perché si tratti di fatti meno dannosi per la convivenza civile per i quali si potrebbe chiudere un occhio. Al contrario nell’economia della questione criminale, i fatti più dannosi (esclusa la mafia) per la collettività sono proprio i reati dei colletti bianchi. Pensiamo al crack Parmalat che ha comportato un danno alla famiglie italiane di 14 milioni di euro, oppure alle vicende della malasanità, oppure alle frodi per il conseguimento di erogazioni pubbliche che creano un danno enorme, sottraendo risorse che dovrebbero essere destinate all’occupazione ed allo sviluppo economico. La punibilità verrà meno perché l’accertamento dei reati economico-finanziari è piuttosto complesso per cui è facile prevedere che, nella generalità dei casi, non sarà possibile rispettare il termine di decadenza.

La seconda conseguenza è che sarà notevolmente indebolita l’azione di contrasto alla criminalità mafiosa in quanto, pur essendo imprescrittibili i più gravi reati mafiosi, la legge offrirà ai clan la zattera di salvataggio dell’estinzione del processo.

Il 15 gennaio scorso la Cassazione ha posto fine al processo al clan dei casalesi, confermando le condanne inflitte ad un gruppo malavitoso le cui  micidiali attività sono state descritte mirabilmente da Roberto Saviano in Gomorra.

Orbene, se fosse stata in vigore in passato la legge sul processo breve, né i casalesi, né i boss di Cosa nostra, né gli assassini di Falcone e Borsellino e di tanti altri, vittime delle organizzazioni criminali, sarebbero stati assicurati alla giustizia. Dopo essere stati individuati e processati, questi personaggi sarebbero stati rimessi tutti o quasi tutti in libertà per la decadenza del potere dei giudici di giudicarli.

Anche se i più lunghi termini di decadenza fissati per i reati di mafia possono sembrare ragionevoli,  il fatto stesso di  introdurre la possibilità per l’imputato di farla franca  attraverso lo strumento della decadenza del processo, determina la tentazione di perturbare il corso ordinario del processo (per es. eliminando il giudice per  provocare un ritardo imprevedibile). Una tentazione a cui difficilmente gli uomini d’onore potranno resistere.

La terza conseguenza è che si verificherà per la generalità delle persone che affrontano il processo penale (esclusi i privilegiati che beneficeranno della decadenza del processo) una compressione di fatto delle garanzie del giusto processo.

Per essere “breve”, il processo dovrà necessariamente diventare “sbrigativo”, sommario. Quale giudice disporrà di rinnovare una perizia o altro adempimento istruttorio per meglio approfondire i temi d’indagine? Quale Corte d’appello accetterà di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, a richiesta della difesa, se incombe la mannaia dell’estinzione del processo, che comporterebbe una responsabilità sociale e, probabilmente, anche disciplinare per i magistrati?

Quando tutte le Corti d’Appello saranno intasate (ancora più di oggi) perché nessuno accederà più ai riti alternativi (patteggiamento e processo abbreviato), chi si assumerà la responsabilità di decidere quali processi devono essere fissati e quali devono essere estinti, con buona pace del principio d’eguaglianza, che nel penale si declina sotto il profilo della obbligatorietà dell’azione penale?

La giurisdizione, nel penale e nel civile, è una funzione essenziale nel contratto sociale perché serve a garantire la convivenza pacifica fra i cittadini. Se lo Stato rinunziasse alla giurisdizione penale, la violenza dilagherebbe e si sfalderebbe il contratto sociale.

Eppure questa è la strada che è stata imboccata con il “processo breve”.

È la funzione giurisdizionale che viene attaccata,  restringendo drasticamente l’area del controllo di legalità, a beneficio dei più ricchi, dei più furbi e dei più pericolosi.

* Magistrato, consigliere Corte di Cassazione

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