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PRIMO PIANO: Caso Diciotti: il ruggito del Conte

PRIMO PIANO: Caso Diciotti: il ruggito del Conte

Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 6 del 16/02/2019

Appena si è conclusa a Catania, dopo una settimana di purgatorio, l’odissea dei 47 profughi recuperati nel Mediterraneo centrale dalla nave Sea Watch, è riemerso il fantasma della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, perché il ministro dell’Interno è stato incriminato per sequestro di persona dal Tribunale dei Ministri di Catania in merito alla vicenda dei 177 migranti soccorsi ad agosto dalla Guardia Costiera italiana. Mentre gli alleati di governo si scambiano messaggi durissimi sulla TAV in coincidenza con l’esame della richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini, è curioso che nei media italiani si dibatta tanto della vicenda senza nessun riferimento ai contenuti del provvedimento giudiziario. Invece è necessario partire proprio dall’accertamento giudiziario per valutare la condotta del ministro e degli attori politici che si devono confrontare con la richiesta di autorizzazione a procedere.

Il Tribunale ha osservato in primo luogo «come l’obbligo di salvare la vita in mare costituisca un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’autorità politica».

Il Tribunale quindi ha rilevato che, sulla base della legislazione vigente, il ministro dell’Interno aveva l’obbligo di indicare senza ritardo il POS (place of security), il luogo dove effettuare lo sbarco. Trattandosi di un atto dovuto, la discrezionalità amministrativa consisteva soltanto nell’indicare un porto piuttosto che un altro Catania, piuttosto che Siracusa o Reggio Calabria, o Messina. Scostandosi dalla narrazione politica corrente che considera i migranti alla stregua di rifiuti tossici, il Tribunale ha richiamato principi elementari di civiltà giuridica e lo stesso Testo Unico sull’Immigrazione laddove recita chiaramente che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

Come se non bastasse la Costituzione stabilisce, all’art. 13, che la libertà personale è inviolabile ed aggiunge: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione (..) né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Di conseguenza i giudici hanno ritenuto che aver abusivamente “ristretto” per cinque giorni 177 persone a bordo di una nave militare italiana integra il reato di sequestro di persona: «Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età».

I giudici hanno anche escluso che nella fattispecie ricorresse una causa di giustificazione (come l’adempimento di un dovere o l’esercizio di un diritto). Di conseguenza il provvedimento giudiziario accerta che un’autorità di governo ha commesso un grave abuso, violando la Costituzione, le leggi ed i trattati internazionali, ed ipotizza che questa condotta integri il reato di sequestro di persona.

A norma dell’art. 96 della Costituzione il Senato può negare l’autorizzazione a procedere, a maggioranza assoluta, solo ove ritenga che l’inquisito abbia agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

È questa una causa di giustificazione extra ordinem, introdotta dalla legge costituzionale n.1/89 che può essere riconosciuta dal Parlamento sulla base di una valutazione squisitamente politica, di cui i parlamentari astrattamente dovrebbero rispondere dinanzi ai loro elettori. A fronte di questa specifica contestazione di un reato commesso da un suo ministro, il presidente del Consiglio ha dato una dimostrazione epica di coraggio, dichiarando a Nicosia il 29 gennaio «Mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto». Forse qualcuno avrebbe dovuto spiegare a Conte che è arrivato secondo, perché un suo predecessore, presentandosi in Parlamento il 3 gennaio 1925, a fronte di una contestazione di sequestro di persona seguito da omicidio, così si espresse: «Dichiaro qui, al cospetto di quest’Assemblea ed al cospetto di tutto il popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto è avvenuto». Di fronte al ruggito di Mussolini, quello di Conte assomiglia piuttosto ad un ruggito del topo, ma si sa che quando la storia si ripete le tragedie si trasformano in farsa. 

Domenico Gallo è magistrato presso la Corte di Cassazione  

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