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Religione cattolica a scuola, a trenta anni dalla sentenza 203/89 della Corte Costituzionale

Religione cattolica a scuola, a trenta anni dalla sentenza 203/89 della Corte Costituzionale

Sul sito Italialaica (www.italialaica.it) Antonia Sani si occupa di laicità della scuola, in relazione all'Insegnamento della Religione Cattolica in tutti i gradi e gli ordini di istruzione. Sono infatti passati trenta anni da una importante sentenza della Corte Costituzionale, che segnava un passo avanti verso la laicità della scuola. Che non si è ancora realizzata.

L'insegnamento della Religione Cattolica dopo la revisione del Concordato non era più obbligatorio. Eppure, scrive Sani, «lo status di facoltatività dell’IRC introdotto nelle scuole pubbliche, dopo un primo motto di giubilo da parte dei cittadini democratici per la sconfitta dell’obbligatorietà legata al Concordato fascista del ‘29, affondava ben presto in un imprevisto pantano». Infatti, l’IRC rimaneva all’interno dell’orario scolastico obbligatorio. «Nacque allora il marchingegno dell’”attività alternativa”. Chi non si avvaleva dell’IRC doveva scegliere un’attività da concordare.

Le proteste si allargarono a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale sostenute da comitati e associazioni, da Chiese e religioni. La mossa decisiva fu il ricorso alla Corte Costituzionale del Pretore di Firenze che riconobbe legittima -alla luce dei principi costituzionali e di quanto affermato nel Nuovo Concordato- l’istanza di una cittadina di vedere riconosciuto il diritto del figlio a non seguire l’IRC (senza obblighi alternativi)».

Arrivò dopo quelle lotte una importante sentenza della Corte Costituzionale, la n.203/89, di cui ricorrono i trenta anni, che «fu un primo importante passo in difesa della laicità della scuola. Molti sono i passaggi della sentenza degni di nota». «Punto focale fu la proclamazione dello stato di non obbligo. Nessun obbligo deve ricadere sull’alunno/a che rispetti la libertà di coscienza.

La sentenza costrinse il MIUR a emanare disposizioni rispettose dello “stato di non obbligo”. Un ventaglio di opzioni: attività didattiche e formative, studio individuale, nessuna attività…La soluzione non fu però condivisa in toto dal mondo laico. Il ventaglio, mantenendo l’inserimento dell’IRC all’interno dell’orario scolastico obbligatorio, non rispettava di fatto la libertà di coscienza, anzi, obbligava a una scelta tra le opzioni contravvenendo allo stato di non obbligo.

Nelle scuole si anelava a un ritorno alla Corte per ottenere una sentenza più aderente alla realtà scolastica».

Su richiesta di un Pretore di Firenze - che esaminavail ricorso di genitori non avvalenti che chiedevano la collocazione dell’IRC nella scuola primaria “in orario aggiuntivo” - fu sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale.

«La sentenza n.13/91 emessa dalla Corte rappresenta purtroppo un consapevole passo indietro rispetto al precedente responso.

Viene riaffermato l’orario complessivo comprendente l’IRC, con un unico spiraglio: la possibilità di uscire dall’edificio scolastico durante la lezione di R. C. e rientrarvi l’ora successiva.!! Il ventaglio si arricchisce di un’ulteriore opzione: l’uscita dall’edificio scolastico.

Preferibile accollare a genitori / nonni, eroici difensori della libertà di coscienza, ritiro - custodia - riaccompagno dell’alunno/a piuttosto che riconoscere la facoltatività dell’IRC nella sua dimensione totale».

Accadde poi, racconta Antonia Sani, che a  Minervino Murge «un ricorso mosso da genitori e presentato alla Corte Costituzionale ottiene un epilogo ancora più inglorioso. La sentenza n. 290/92 risponde in maniera a dir poco salomonica a una richiesta di collocazione dell’IRC all’inizio o alla fine della giornata scolastica: “le problematiche sollecitate attenendo all’organizzazione didattica della scuola e versando interamente in profili amministrativi non riguardano il giudice della Costituzione...” -si legge, e ancora - “Non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa le modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all’organizzazione interna della scuola”».

La questione per Sani è che oggi è che le battaglie per la laicità della scuola si sono assopite. E «le quattro alternative all’IRC previste dal MIUR a livello nazionale non sono rispettate in tutti gli istituti scolastici. L’autonomia avanza, e non è un caso...; gli OO.CC. sono più propensi al “fai da te” che a tutelare il mandato “nazionale”. Sono trascorsi 30 anni dalla sentenza n. 203/89. Fu quello il primo incontestabile passo avanti. Non è detto che i successivi passi indietro debbano fermarci!»

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