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FREQUENTI L’ORA DI RELIGIONE? UN PUNTO IN PIÙ. RICORSO AL TAR CONTRO L’ULTIMO REGALO DEL MINISTRO FIORONI

Tratto da: Adista Notizie n° 45 del 14/06/2008

34464. ROMA-ADISTA. Nelle scuole, la frequenza dell’ora di religione è facoltativa; eppure l’Insegnamento della Religione Cattolica (Irc) risulterà determinante per l’attribuzione del voto finale ai prossimi esami di Stato delle scuole superiori. Lo ha stabilito il ministero della Pubblica Istruzione – quando era ancora guidato da Giuseppe Fioroni –, provocando così un “effetto gravemente discriminatorio nei confronti degli studenti che abbiano deciso di non avvalersi dell’Irc, né di insegnamenti sostitutivi”, i quali – si legge nel ricorso al Tar presentato da diverse Chiese cristiane e associazioni per la difesa della laicità dello Stato – partiranno svantaggiati rispetto ai loro compagni che invece durante l’ora di religione restano in classe.

L’ex ministro della Pubblica Istruzione Fioroni, lo scorso 10 marzo, poche settimane prima di lasciare il dicastero di viale Trastevere a Maria Stella Gelmini, aveva emesso una Ordinanza Ministeriale, la n. 30, che regola lo svolgimento degli esami di Stato, di fatto ‘fotocopiando’ il contenuto di un’analoga Ordinanza del 2007, che per la prima volta aveva introdotto la novità del ‘credito in religione’ (v. Adista n. 41/07). L’O. M. 30 ribadisce infatti che i docenti di religione cattolica partecipino “a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento” (cioè una quota di 20 punti su 100 – ma che presto diverranno 25 – che si ottiene sia dalla media dei voti del triennio sia dalla valutazione di eventuali attività extrascolastiche regolarmente certificate e approvate dai docenti). Stessa facoltà hanno i docenti “delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime”. Mentre i tantissimi alunni che non partecipano ad alcuna attività alternativa – molto spesso perché le scuole non le organizzano, ma anche perché scelgono di fare “studio individuale” assistito – o che optano per uscire da scuola, hanno pochissime possibilità di farsi riconoscere un credito: dovrebbero essere in grado di dimostrare di aver partecipato – in concomitanza con l’ora di religione che non frequentano – “ad iniziative formative in ambito extrascolastico”, oppure la scuola dovrebbe certificare che lo studio individuale svolto durante l’ora di religione “si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico”. Quindi, se un ragazzo va bene in religione, può aspirare a un punto in più di credito scolastico. Altrimenti, specie nel caso non frequenti nemmeno la materia alternativa, difficilmente otterrà il credito.

Le stesse associazioni e Chiese che hanno depositato il ricorso al Tar contro l’O. M. 30 (fra le altre “Per la scuola della Repubblica”, Cidi, Cgd, Mce e le consulte per la laicità delle istituzioni di Roma e di Torino, Chiesa evangelica, Chiesa valdese, Chiesa luterana, Chiesa avventista, Chiesa pentecostale e Chiesa battista, più due studenti ‘non avvelentisi’) avevano presentato ricorso anche lo scorso anno. Il Tar del Lazio, nel maggio 2007, riconoscendo la legittimità delle motivazioni dei ricorrenti, aveva “sospeso” l’Ordinanza ministeriale. Fioroni, però, aveva fatto ricorso d’urgenza al Consiglio di Stato, ottenendo l’annullamento della sospensiva del Tar. Ma nel merito del ricorso né il Tar né il Consiglio di Stato si erano espressi, lasciando così la questione aperta. E così quest’anno le associazioni ci riprovano. Stavolta, però, nel loro ricorso non chiedono al Tar la preventiva sospensiva dell’Ordinanza, ma di emanare il più presto possibile una sentenza, in modo da fare definitivamente chiarezza sulla legittimità del credito in religione. Se il Tar avvalorasse le tesi dei ricorrenti, gli scrutini già svolti risulterebbero invalidi e tutti i consigli di classe dovrebbero essere riconvocati in fretta e furia prima dell’inizio degli esami di Stato. Nel caso invece la sentenza arrivi a luglio o dopo l’estate, gli esami potrebbero addirittura essere dichiarati nulli. (luca kocci)

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