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Covid e personale sanitario straniero escluso dai bandi: dopo la denuncia dell'Asgi, il parere dell'Unar

Covid e personale sanitario straniero escluso dai bandi: dopo la denuncia dell'Asgi, il parere dell'Unar

«Inspiegabile» è stato il commento dei più: in piena pandemia, con il sistema sanitario e ospedaliero al collasso anche per la carenza di organico qualificato, numerose Regioni italiane continuano a pubblicare bandi di assunzione per soli italiani. Nonostante il “Decreto Cura Italia” su questo punto sia stato chiaro, consentendo l’assunzione di «cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare». La denuncia e l’appello al Ministero della Salute, al governo e al Parlamento erano stati lanciati una decina di giorni fa dall’associazione di studi giuridici Asgi, dalla onlus Lunaria e dal movimento Italiani Senza Cittadinanza.

Il 18 novembre, sulla vicenda è intervenuto l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un parere legale (qui il testo integrale) inviato al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni, spiega il direttore dell’Unar Triantafillos Loukarelis, «per evidenziare come sia illegittima l’esclusione di medici e infermieri privi di cittadinanza italiana dai concorsi indetti per far fronte alla pandemia Covid 19» e che il «Cura Italia aveva già sospeso il requisito della cittadinanza italiana per partecipare ai concorsi mirati a rafforzare l’organico di medici e infermieri della sanità pubblica». «Nell’ottica di una proficua collaborazione fra istituzioni nella lotta per l’emergenza Covid – conclude il direttore – auspichiamo che Ministero della Salute e Regioni possano attingere dalle indicazioni contenute nel parere legale aprendo tempestivamente i relativi bandi anche ai medici e al personale sanitario in possesso di permesso di soggiorno».

Si legge nel parere legale prodotto dall’Unar: «L’accesso all’esercizio delle professioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche è consentito, previo riconoscimento del titolo abilitativo straniero, a tutti i cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini extra-UE che siano in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. L’unica eccezione è rappresentata dai medici che, rivestendo la qualifica dirigenziale, possono essere selezionati solo tra i cittadini italiani ai sensi del DPCM 174/1994. Come visto, tuttavia, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo tale limite poiché in contrasto con l’art. 45 del TFUE».

Questo fino a “ieri”, aggiunge prontamente il parere legale: «Quanto esposto finora – chiarisce infatti --- deve essere riletto alla luce dei provvedimenti adottati negli ultimi mesi dal Governo italiano per affrontare l’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19». In particolare, si legge ancora,

il “Decreto Cura Italia” «prevede che per la durata dell’emergenza epidemiologica, in deroga agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni e alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2007, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero, regolata da specifiche direttive dell’UE. Al comma 1-bis, inoltre, precisa che “per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l’esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge”».

La conclusione dell’Unar è, a questo punto, piuttosto scontata: Per tutta la durata della pandemia il personale sanitario e sociosanitario con permesso di soggiorno, non necessariamente di lunga durata, «possono essere assunti alle pubbliche dipendenze» e i bandi di concorso emessi con la clausola della nazionalità italiana sono quindi «affetti da illegittimità per violazione di legge».

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