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Pedofilia, ordinazione delle donne, reati patrimoniali: pubblicato il nuovo capitolo sulle pene del Codice di diritto canonico:

Pedofilia, ordinazione delle donne, reati patrimoniali: pubblicato il nuovo capitolo sulle pene del Codice di diritto canonico:

CITTA’ DEL VATICANO-ADISTA. È stata presentata oggi la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei (Pascete il gregge di Dio), datata 23 maggio 2021, solennità di Pentecoste, nella quale papa Francesco promulga il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, che contiene la normativa sulle sanzioni penali nella Chiesa, in vigore dal prossimo 8 dicembre.

Tra le principali novità, «il delitto di abuso sessuale su minorenni e i reati di pedopornografia», che passano dal capitolo sui “delitti contro obblighi speciali” a quello dei “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona” (can. 1398), e la configurazione esplicita del reato di ordinazione sacerdotale di una donna, per il quale vengono puniti sia chi ordina sia la donna che viene ordinata con la scomunica latae sententiae, cioè automatica, oltre alla eventuale punizione per il chierico con la dimissione dallo stato clericale (can. 1379, § 3).

In totale, degli 89 canoni che formano il Libro VI, ne sono stati modificati 63 (il 71%), spostati altri 9 (10%); solo 17 quelli invariati (19%).

 

Mons. Filippo Iannone e mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, rispettivamente presidente e segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, spiegano il significato e il contenuto del provvedimento: «Negli ultimi anni – afferma Iannone - il rapporto di compenetrazione tra giustizia e misericordia, ha subito, talvolta, un'erronea interpretazione, che ha alimentato un clima di eccessiva rilassatezza nell'applicazione della legge penale, in nome di una infondata contrapposizione tra pastorale e diritto, e diritto penale in particolare».


Nello specifico, le nuove norme riguardano i reati di pedofilia, che hanno «fatto maturare l'esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative» per «rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro VI, ora abrogati».

 

Modifiche e nuovi delitti

Il nuovo diritto penale ha introdotto nuove fattispecie delittuose e ha configurato meglio altri delitti già previsti, sanzionandoli anche con pene diverse. Nuovi delitti sono previsti in materia economico-finanziaria per esigenze di trasparenza, con pene quali l’ammenda, il risarcimento del danno, la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica; viene inoltre affermato esplicitamente il principio fondamentale della presunzione d’innocenza e la modifica della norma sulla prescrizione, per favorire la conclusione dei processi in termini ragionevolmente brevi.

 

Alcuni canoni sono stati spostati: ad esempio quelli riguardanti «il delitto di abuso sessuale su minorenni e i reati di pedopornografia», che passano dal capitolo sui “delitti contro obblighi speciali” a quello dei “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona” (can. 1398 ), una scelta che esprime la volontà di «ri-affermare la gravità di questo crimine e l’attenzione da riservare alle vittime. C’è da aggiungere che tali delitti vengono ora estesi dal Codice anche ai membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa»: azioni, dunque, compiute non solo da parte dei chierici, che rientrano nella giurisdizione riservata della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche commesse da religiosi non chierici e da laici che occupano alcuni ruoli nella Chiesa, così come comportamenti del genere, con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso di autorità.

 

Arrieta Ochoa de Chinchetru spiega che la disciplina penale del Codice del 1983 aveva suscitato difficoltà: i nuovi testi erano spesso indeterminati, lasciando ai singoli Vescovi e i Superiori la decisione su quando e come punire nel modo più adeguato.

Di qui la decisione di papa Ratzinger , nel 2009, di dare incarico al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per la revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico. Un primo primo schema venne inviato nel 2011, a tutte le Conferenze episcopali, ai Dicasteri della Curia romana, ai Superiori Maggiori degli Istituti di vita Consacrata, alle Facoltà di diritto canonico, a tutti i consultori e ad un ampio numero di altri canonisti, fino ad arrivare nel 2016 a un nuovo Schema emendato. Il testo venne approvato dalla Plenaria del Dicastero nel gennaio 2020. Tale documento, con alcuni ulteriori aggiustamenti, principalmente in materia economica, è stato definitivamente fissato dal Pontificio Consiglio e presentato al papa che ha firmato la Costituzione Apostolica stabilendo la sua promulgazione.

 

Oltre ad aver apportato una maggiore determinatezza delle pene, la revisione persegue il fine della «protezione della comunità e l’attenzione per la riparazione dello scandalo e per il risarcimento del danno», nonché di «fornire al Pastore i mezzi necessari per poter prevenire i reati, e poter intervenire per tempo nella correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi, senza rinunciare però alle cautele necessarie per la protezione del presunto reo», sulla base del principio di presunzione di innocenza.

Alcune pene sono configurate allo scopo di prevenzione: «l’ammonizione, la riprensione, il precetto penale e la vigilanza»; quest’ultima non era precedentemente prevista.

 

Sono stati incorporati al Codice «reati tipizzati in questi ultimi anni in leggi speciali, come la tentata ordinazione di donne; la registrazione delle confessioni; la consacrazione con fine sacrilego delle specie eucaristiche», nonché fattispecie che, presenti nel Codice nel 1917, non erano state accolte in quello del 1983: la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l’occultamento all’autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri.

Tra le nuove fattispecie, poi, la violazione del segreto pontificio; l’omissione dell’obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale; l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato; l’abbandono illegittimo del ministero. Sono stati tipizzati alcuni reati di tipo patrimoniale commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione.

 

 

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