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Riflessioni giuridiche ed etiche sull’esperienza di adesione alle famiglie religiose e ai movimenti ecclesiali della chiesa cattolica

Riflessioni giuridiche ed etiche sull’esperienza di adesione alle famiglie religiose e ai movimenti ecclesiali della chiesa cattolica

Tratto da: Adista Documenti n° 12 del 01/04/2023

Qui l'introduzione a questo testo.

Introduzione

«Nessuno sceglie un male capendo che è un male, ma ne resta intrappolato se, per sbaglio, lo considera un bene rispetto a un male maggiore» (Epicuro).

Sono ormai diversi anni che alla Chiesa giungono da parte di fuoriusciti dai Movimenti ecclesiali e dalle Famiglie degli ordini religiosi molte segnalazioni di abusi; libri, articoli di giornale e comunicazioni sul web ne divulgano la notizia. La riflessione che proponiamo ha lo scopo di elencare alcune fattispecie astratte presenti nell’ordinamento giuridico italiano che riteniamo applicabili ai fatti riscontrati nelle esperienze raccolte.

Le esperienze dei fuoriusciti evidenziano la deriva settaria di queste organizzazioni religiose, l’impostazione dogmatica della loro proposta spirituale, nonché la violazione al loro interno di specifiche norme e diritti umani fondamentali. Non basta allora rendere pubblico quanto vissuto dai fuoriusciti, ma diventa fondamentale proporre soluzioni concrete, che abbiano una ricaduta sul piano giuridico. In particolare, si vuole evidenziare come, a fronte delle molteplici denunce di abusi psicologici, patrimoniali e sessuali che tra l’altro continuano a perpetrarsi, non emerge un’autentica intenzione di intervento da parte di chi ne avrebbe facoltà e dovere.

Le recenti inchieste sugli abusi nella Chiesa, svolte da Commissioni indipendenti hanno portato alla luce migliaia di casi di violenza sessuale e psicologica, facendo emergere con maggiore chiarezza uno dei lati più oscuri della Chiesa cattolica. Le conseguenti reazioni di indignazione e le numerose azioni di denuncia hanno provocato, anche in Italia, una più forte presa di coscienza che ha dato vita al movimento #Italychurchtoo che ha lo scopo di chiedere alla Chiesa l’avvio di una Commissione di indagine indipendente nel nostro Paese. Anche alcuni teologi italiani hanno sottoscritto, nel mese di marzo scorso, una lettera per sollecitare la Chiesa ad avviare uno studio rigoroso e indipendente dei casi italiani.

Tuttavia, le violenze sessuali e la pedofilia al centro delle inchieste non esauriscono le problematiche di abuso presenti nelle diverse espressioni della Chiesa, trovandoci in presenza di pratiche vessatorie manipolatrici con tratti di perversione che vanno ben al di là del solo atto corporeo, soprattutto all’interno delle comunità religiose e dei movimenti ecclesiali.

Anche se la Chiesa, sollecitata nei report delle Commissioni di inchiesta, non si è sottratta a proclami e promesse di un’azione di trasparenza e di rinnovamento della struttura, nonché di riforma e aggiornamento della gestione del ruolo di autorità e del diritto canonico, si nota ancora una forte reticenza a tradurre le buone intenzioni in fatti. La stessa società non sembra pronta a mettere sotto accusa il potere spirituale della religione e della Chiesa. Nonostante la tensione evangelizzatrice proclamata pubblicamente e ispirata ai principi evangelico-cristiani, la Chiesa sembra maggiormente orientata a difendere i propri interessi temporali e la propria immagine.

Poiché i riferimenti culturali della società sono intrisi di istanze provenienti dalla tradizione cristiana e dal magistero ecclesiastico, nessun cambiamento di rotta sarà possibile all’interno della Chiesa senza una sollecitazione esterna di carattere anche normativo da parte delle istituzioni pubbliche.

Emergenza sociale

Il racconto del vissuto di molti fuoriusciti dalle famiglie religiose e dai Movimenti Ecclesiali della Chiesa cattolica, come Opus Dei, Movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione, Neocatecumenali, Legionari di Cristo, Comunità e Ordini religiosi2 è stato oggetto di diverse inchieste pubblicate in autorevoli testi3, che fanno emergere all’interno di tali aggregazioni una deriva settaria4 in grado di generare diffusi danni psicologici (disturbo da stress post-traumatico, tendenze depressive, atti autolesionistici e suicidari, disturbi del comportamento alimentare) che, investendo una vasta popolazione, si configurano come vera e propria emergenza sociale. Se si tiene conto dei numeri che descrivono l’adesione a famiglie religiose e movimenti a livello mondiale si ha la comprensione della vastità del fenomeno.

Dalle testimonianze raccolte emerge in modo clamoroso come l’incarnazione dei valori carismatici dei fondatori dei Movimenti o dei santi o delle autorità ecclesiali, che guidano diocesi, parrocchie e associazioni, proclamati agli aderenti e all’opinione pubblica come interpretazione innovatrice dei valori evangelici orientati alla crescita spirituale e alla realizzazione integrale della persona, si traduca in realtà spesso in un’ideologia opprimente, che maltratta l’anima e il cuore degli aderenti, senza lasciare spazio alla coscienza e al discernimento personale.

Poiché non si tratta di semplici errori di valutazione o di devianze di singole persone, ma di sistematiche e gravi violazioni della giustizia da parte di una impostazione dogmatica nel governo della Chiesa, si ritiene che si debba aprire un dibattito e un’analisi di carattere psicologico, sociologico e giuridico e promuovere in seno alle istituzioni civili – sia a livello nazionale che internazionale – un processo di monitoraggio volto a vigilare e intervenire anche con provvedimenti legislativi.

Questo appello si rende necessario per due ordini di motivi. Innanzitutto, perché i movimenti ecclesiali cattolici sono organizzazioni potenti che godono di validi sostegni nella Chiesa e, probabilmente per questo, non sono adeguatamente monitorati da organi di controllo istituzionali che garantiscano il rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico.

In secondo luogo, perché, poiché in un’esperienza di fede si tende a identificare sempre l’autorità religiosa come interprete della volontà di Dio sull’umanità, finora non ci si è posti il problema in termini di giustizia sociale.

Si riconosce pertanto la necessità di ripensare modalità nuove di concepire l’autorità e di garantire un cammino di liberazione centrato sulla valorizzazione della libertà personale, pur nel rispetto dei valori fondanti delle esperienze spirituali e della salvaguardia della dimensione di comunione e di condivisione all’interno delle comunità ecclesiali.

Poiché nell’ordinamento giuridico italiano è prevista la tutela nei confronti di diverse forme di violenza, si ritiene che la violenza fisica e psicologica messa in atto nella conduzione della vita spirituale dei membri di movimenti e famiglie religiose possa essere ricondotta a forme di reato rubricate nel Codice penale.

Anche dal punto di vista civilistico si riscontrano numerosi illeciti laddove i diritti patrimoniali dei soggetti che si associano ai movimenti non sono tutelati.

Il fatto che le comunità di vita dei movimenti ecclesiali e delle famiglie religiose siano in molti casi regolate solo da statuti interni ed eventuali altri regolamenti che non sono accessibili da parte di persone esterne al gruppo e a volte nemmeno dagli interni, genera un “punto cieco” legale che impedisce di garantire una adeguata tutela degli individui.

Alla luce delle esperienze di dolore spirituale e umano, di seguito si mettono in evidenza quegli atteggiamenti e comportamenti contrari alla dignità e all’etica e si propongono all’attenzione delle Istituzioni civili possibili soluzioni di miglioramento, in analogia a quanto avviene in altri contesti di comunità che prevedono già una disciplina giuridica, anche delle questioni patrimoniali.

I fuoriusciti dai Movimenti ecclesiali e dagli ordini religiosi chiedono quindi che le istituzioni comincino a vigilare e intervenire con azioni concrete e interventi legislativi, per evitare danni psicologici, morali, spirituali e fisici nei confronti di chi desidera solo seguire un cammino di fede libero secondo il principio della libertà di religione, principio questo che è fondamentale garantire, ma che non può diventare il paravento che nasconde o giustifica gli abusi perpetrati al suo riparo.

Note

1. Ci riferiamo a quelle svolte in Francia e in Germania e nei confronti di alcuni movimenti ecclesiali. Si vedano Daniele Zappalà, "Francia. Abusi su minori, tremila religiosi responsabili. Il dolore del papa", Avvenire.it, 5.10.2021; Mimmo Muolo, “Francia. Abusi su minori, tremila religiosi responsabili. Il dolore del papa”, Avvenire.it, 5.10.2021; Ferruccio Pinotti, "Movimento dei Focolari. Pubblicata l’inchiesta sugli abusi sessuali in Francia: «Almeno 26 casi». La presidente: «Abbiamo fallito nella vigilanza»", Corriere della sera, 30.3.2022; Salvatore Cernuzio, “Legionari di Cristo: «Sono 27 i nostri sacerdoti che hanno abusato di 170 minori», La Stampa, 22.3.2021; Emiliano Fittipaldi, Lussuria. Peccati, scandali e tradimenti di una Chiesa fatta di uomini, Feltrinelli, Milano 2017.

2. Giovanni Cucci, “Abusi di autorità nella Chiesa, problemi e sfide della vita religiosa femminile”, La civiltà cattolica, 1.8.2020; Dysmas De Lassus, Schiacciare l’anima, gli abusi spirituali nella vita religiosa, EDB, Bologna 2021.

3. Salvatore Cernuzio, Il velo del silenzio, abusi, violenze, frustrazioni, nella vita religiosa femminile, Edizioni San Paolo, Milano 2021; Gordon Urquhart, Le armate del Papa – Focolarini, neocatecumenali, Comunione e Liberazione. I segreti delle misteriose e potenti sette cattoliche, Ponte delle Grazie, Milano 1996; Ferruccio Pinotti, Opus Dei segreta – Frusta, cilicio e alta finanza. Per la prima volta parlano i testimoni, BUR, Milano 2006; Emanuela Provera, Dentro l’Opus Dei – Il libro verità degli ex numerari italiani, TEA, Milano 2009; Ferruccio Pinotti, La lobby di Dio – Fede, affari e politica. La prima inchiesta su Comunione e Liberazione e la compagnia delle opere,Chiarelettere, Milano 2010; Carlotta Zavattiero, Le lobby del Vaticano – I gruppi integralisti che frenano la rivoluzione di papa Francesco, Chiarelettere, Milano 2013; Ferruccio Pinotti, La setta divina – Il movimento dei Focolari fra misticismo, abusi e potere, Piemme, Milano 2021.

4. Vincent Hanssens, De l’emprise à la liberté – Dérives sectaires au sein de l’Église, Témoignages et réflexions, Éditions Mols, 2017.

1.1 Violazione della libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero costituisce un valore centrale in tutti gli ordinamenti giuridici moderni e nelle Convenzioni internazionali che difendono i diritti dell’uomo e del cittadino. Tale libertà è sancita dall’art. 21 della Costituzione italiana e garantisce ad ogni individuo il «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Per fare alcuni esempi, tale libertà è tutelata nel primo emendamento della Costituzione americana, all’art. 4 della Costituzione delle Repubblica francese, all’art. 2 della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania. L’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani cita testualmente: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti».

Agli artt. 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sono disciplinate le libertà di pensiero, di coscienza e di religione e di espressione e di informazione. La tutela della libertà di pensiero e della sua manifestazione rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo, come garanzia fondamentale per l’esistenza di un regime democratico e per un equilibrato sviluppo della personalità umana. Quando questa libertà viene asservita a una insindacabile e non negoziabile idea politica o religiosa, anche fosse in buona fede e in nome di un obiettivo di bene comune, come sempre è nei proclami di chi porta un’idea unica e totalizzante, il risultato è la tendenza a schiacciare l’individualità dei singoli, si annulla la coscienza critica e la capacità di valutazione e l’ideale si trasforma in ideologia.

1.2 Manipolazione e violenza psicologica

Fino al 1981 il Codice penale prevedeva all’art. 603 il reato di plagio, inteso come stato di totale soggezione di un soggetto al potere di un altro soggetto. Tale reato è stato depenalizzato, perché ritenuto incostituzionale, con la sentenza n. 96/81 della Corte Costituzionale, perché può condurre a una applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale1.

È ovvio a chi è in grado di leggere senza interessi o pregiudizi che l’obiezione della Corte Costituzionale, esprimendosi sul criterio di oggettiva demarcazione fra condotte libere e altre invece frutto di plagio, è ben lontana dal produrre una negazione dell’esistenza del fenomeno della manipolazione.

Infatti, anche se questa fattispecie non rileva più come reato, qualsivoglia forma di condizionamento della personalità o di suggestione che limiti o annulli la libertà di autodeterminazione o di valutazione individuale, rientra nell’ambito della persuasione indebita. A essere oggetto della nostra attenzione non dovrebbe essere il sostantivo “persuasione”, come in maniera interessata usano fare i difensori dei sodalizi più discutibili per mettere in mostra l’assurdità della pretesa di chi vorrebbe censurare un’azione naturale, ma l’aggettivo “indebita”, che connota l’opera interessata di indottrinamento finalizzata allo sfruttamento.

Tale processo si esplica con comportamenti particolarmente gravi e lesivi dell’integrità della persona e, potrebbe rientrare nella fattispecie della violenza privata. I ricatti morali e l’abuso del senso di colpa paventando punizioni o la dannazione eterna, ad esempio, rientrano agevolmente nel concetto di minaccia.

Il dispositivo dell’art. 610 c.p. recita: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni».

Il fenomeno della manipolazione mentale è molto diffuso nei gruppi religiosi e si realizza, più che attraverso tecniche, con una metodica che si avvale della separazione dal resto del corpo sociale e mediante un indottrinamento lento e graduale che porta i soggetti ad accettare, alla fine del processo, dati, precetti e azioni che non avrebbero accettato all’inizio. Fra questi, la subordinazione totale. In definitiva, la nuova cornice fornisce nuovo senso a ciò che avviene all’interno2.

Nelle esperienze di adesione a organizzazioni religiose all’interno della Chiesa Cattolica, queste modalità di azione godono di minor attenzione per il fatto che la religione cattolica è percepita come garanzia di codice etico, ma non sono assolutamente meno lesive della libertà individuale rispetto alla violenza o alla costrizione.

Chi si affida al potere o all’autorità di un leader o di una leadership (politica, religiosa, ideologica) tende a essere totalmente dipendente dagli ideali a cui aderisce e a uniformare le proprie categorie di pensiero al fine del perseguimento dei valori di coesione del gruppo.

Dalle condivisioni delle esperienze emergono alcune caratteristiche che accomunano i movimenti ecclesiali ai culti totalitari il cui fine è proprio quello di produrre tale dipendenza dell’adepto. Fra questi citiamo i seguenti:

• Il love bombing (bombardamento d’amore), che, attraverso incontri, musica, convegni e situazioni suggestive, fa sperimentare un ambiente di accoglienza e di valorizzazione della persona.

• L’isolamento, che porta gli aderenti ad essere indotti ad allontanarsi da amici, familiari e altre esperienze precedenti di aggregazione.

• La ripetitività che caratterizza la struttura dell’esperienza in cui le modalità di incontro, le parole e le attività svolte hanno uno stile stabilito e ripetuto in modo identico in ogni occasione, creando uno stato di suggestionabilità e controllo.

• L’impiego di regole rigide e non modificabili dagli aderenti.

• L’obbedienza cieca alle disposizioni del gruppo religioso attraverso un sistema di premi e punizioni.

• L’annullamento della personalità che deve conformarsi ad un modello prestabilito proposto dall’esperienza religiosa come attuazione dei principi evangelici.

• L’eliminazione della privacy che prevede il controllo da parte dei superiori di ogni aspetto della vita privata, su cui l’aderente non ha nessuna voce in capitolo, nemmeno per le scelte personali.

• La sollecitazione del senso di colpa e di paura, minaccia di dannazione futura, senso di superiorità rispetto a tutti gli altri sistemi, promettendo il benessere spirituale e l’avanzamento della scala gerarchica interna.

I racconti dei fuoriusciti evidenziano in modo inequivocabile e coerente una situazione di assoluta soggezione degli aderenti/consacrati nei confronti delle imposizioni dei superiori che propongono un sistema di precetti e regole a cui non è possibile contrapporsi, in una dinamica di sottomissione che porta alla totale cancellazione della capacità di autodeterminarsi. Pur essendo un’adesione apparentemente libera, nel momento in cui si assume l’impianto valoriale del percorso, si è obbligati ad accettare la supremazia psicologica del fondatore, del padre spirituale o del superiore, senza che sia ammessa per gli aderenti la facoltà di formare liberamente una valutazione autonoma relativa alle scelte di vita e alle decisioni economiche e lavorative. In questo quadro, poco efficace è l’obiezione talvolta udita in base alla quale i racconti dei fuoriusciti non sarebbero attendibili, perché espressione di coloro che sono scontenti e rancorosi nei confronti dell’organizzazione. È ovvio che senza le testimonianze di ex membri, opportunamente vagliate e verificate, sarebbero impossibili lo studio dei movimenti politici estremisti e la lotta alla mafia. L’idea di rigettare le testimonianze dei fuoriusciti anche in presenza di una massiccia quantità di elementi comuni da parte di membri che non hanno avuto fra loro alcun contatto eccetto l’appartenenza alla medesima fede o organizzazione religiosa sarebbe espressione di pregiudizio e malafede. L’esperienza insegna che le descrizioni degli ex membri sono in genere più attendibili di quelle dei membri attivi.

In questa situazione è evidente che si configura una situazione di dipendenza psicologica, alimentata da minacce morali, decisamente diversa dalla semplice conversione indotta da una predicazione o dalla trasmissione di contenuti di fede.

L’abrogazione del reato di plagio quindi «non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico».

Il fenomeno diffuso di manipolazione mentale nei gruppi religiosi, commerciali e politici ha portato a un ripensamento, favorendo una ipotesi di reintroduzione del reato.

Nell’ordinamento giuridico spagnolo è presente una norma contro «la alterazione o il controllo della personalità» (art. 515, n. 3 Codice penale).

In Francia il 30 maggio 2001 è stata approvata una legge «per la prevenzione e la repressione dei movimenti settari».

In Belgio con legge 12 giugno 1998 è stato costituito un “Centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive” e una “cellula amministrativa di lotta contro le organizzazioni settarie nocive”.

Negli Stati Uniti la categoria di “manipolazione mentale” non è presa in considerazione dalla giurisprudenza maggioritaria, ma vi sono associazioni anti-sette private che si occupano di analisi e pubblicazioni su gruppi e movimenti religiosi che praticherebbero la “manipolazione mentale”, tra cui anche movimenti nati in seno alla Chiesa Cattolica. Per esempio, I.C.S.A. (International Cultic Studies Association).

La Comunità Europea, sulla base di uno studio sociologico, ha approvato una risoluzione intitolata “Su un’azione comune degli Stati comunitari di fronte a diverse violazioni della legge commesse da recenti organizzazioni che operano sotto la copertura della libertà di religione”, approvata il 22 maggio 1984.

Anche in Italia sono nate diverse associazioni anti-setta o centri studi per la tutela contro gli abusi e le condotte coercitive e distruttive dei culti pseudo religiosi.

Sempre in Italia ci sono stati tentativi di colmare il vuoto normativo, come nel caso della approvazione il 4 Marzo 2004, da parte della Commissione Giustizia del Senato italiano, di un disegno di legge contro la “manipolazione mentale”, con il quale si intende incriminare l’utilizzo di tecniche e meccanismi volti a indurre un soggetto in un totale stato di soggezione fino a ledere l’integrità psichica della persona. La reintroduzione del delitto di plagio mirerebbe pertanto a tutelare la personalità individuale, presupposto necessario al godimento di tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione; tuttavia l’iter di legge è fermo in senato.

Il 23 gennaio 2019 è stata presentata una proposta di legge [n. 1523], d'iniziativa dei deputati Stefania Ascari, Piera Aiello, Elisabetta Maria Barbuto, Francesco Berti, Gianfranco Di Sarno, Mario Perantoni, Elisa Scutellà, Francesca Troiano, per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle sette. La manipolazione mentale è quindi un problema sociale che non può essere contrastato solo dall’azione di sensibilizzazione delle associazioni nazionali e internazionali , ma richiede un esplicito intervento istituzionale finalizzato a ostacolarne la diffusione.

I comportamenti vessatori, la censura, il controllo materiale e mentale degli aderenti si configurano come atti di manipolazione psicologica che non hanno nulla a che vedere con la libertà religiosa. Per poter essere perseguiti però, occorre che vi sia un controllo esterno da parte delle istituzioni e della Chiesa. Le vittime hanno il timore del rifiuto (di non essere credute o di non essere prese seriamente in considerazione) che impedisce loro di agire tramite una denuncia. Gli aderenti, che hanno il coraggio di condividere le difficoltà vissute in seno ad un sistema uniformante e prevaricante, non sono percepiti come persone offese, ma ritenuti sovversivi, vendicativi e divisivi.

La manipolazione mentale, quindi, dilaga a causa del vuoto normativo che resiste alla reintroduzione di una fattispecie penale a tutela di tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione (non solo quella religiosa verso cui l’attenzione è alta).

Tuttavia, anche di fronte al vuoto di tutela, le situazioni analizzate possono essere fatte valere attraverso l’applicazione di fattispecie limitrofe che riguardano condotte di vita raccontate dai fuoriusciti.

Note

1. Sentenza del 9 aprile 1981, Deposito in cancelleria: 8 giugno 1981, Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 158 del 10 giugno 1981. Pres. Amadei - Rel. Volterra.

2. Corvaglia, L. (2019) “Un modello di persuasione nei gruppi totalitari”, Psychophenia, vol XIII, issue 41-42.

1.3 Altri reati

L’adesione spontanea a un’esperienza religiosa porterebbe a ritenere che non vi sia nessuna responsabilità da parte dei superiori dell’organizzazione a cui gli aderenti si sottomettono volontariamente, configurandosi così l’applicazione dell’art. 50 c.p. in base al quale «non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne».

Tuttavia, dalla narrazione delle esperienze raccolte emerge un vincolo psicologico ed emotivo, che impedisce di agire in condizione di autodeterminazione o induce ad accettare comportamenti inammissibili, ma indispensabili per restare affiliati alle comunità religiose; il più delle volte questi risultati criminali (privazione della libertà) sono indotti con ricatto affettivo, tipico nelle comunità che pretendono di sostituirsi alle famiglie di origine e al contesto di vita di ciascuno degli aderenti.

Ammesso inoltre che il consenziente sia perfettamente consapevole e accetti liberamente il sistema di valori proposto da un gruppo religioso, solo in fase di adesione iniziale la sua volontà è forse liberamente determinata. Nel corso del tempo, tuttavia, i comportamenti dei membri del gruppo idonei a incutere timore sul soggetto passivo, attuati con meccanismi di manipolazione mentale, generano una condizione di sicura coartazione che annulla o condiziona pesantemente il consenso iniziale. Le direttive imposte dal carisma dei movimenti/organizzazioni religiose configurano fattispecie delittuose previste dal Codice penale.

Art. 571 C.P. - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

(...) La legge ritiene responsabile del reato di abuso di mezzi di correzione e di disciplina chiunque abbia una posizione di autorità su determinati soggetti, ed ecceda nel metodo correttivo nei suoi confronti, con punizioni, castighi o minacce, causando nella vittima un rischio di danno alla salute.

Le umiliazioni e le correzioni ricevute in caso di mancato rispetto delle regole religiose o organizzative (fatte passare come pratica evangelica di correzione fraterna), la minaccia della dannazione eterna (come paventare una condizione di disastro spirituale o di infedeltà nel caso si voglia lasciare l’organizzazione religiosa), le punizioni spirituali o corporali (mortificazione del corpo con uso quotidiano di pratiche come la doccia fredda, il cilicio, la disciplina, la repressione di ogni impulso sessuale), la privazione di oggetti necessari al naturale benessere delle persone, sono emerse come pratiche ricorrenti nella vita comunitaria. L’obbligo di aprire la propria coscienza sempre e comunque con una persona imposta del movimento/organizzazione religiosa è una modalità violenta che non prevede eccezioni.

Art. 580 C.P. - Istigazione o aiuto al suicidio

(...) La dimensione opprimente dovuta all’imposizione di regole non conformi al sereno sviluppo psichico e fisico, porta all’annullamento della personalità, all’impossibilità di comunicare difficoltà e problemi personali, a gravi crisi di coscienza e dissociazione dell’io e di conseguenza a crisi depressive o psicotiche che inducono al suicidio. La pratica dell’obbligo della confessione sacramentale, con cadenza settimanale, e con sacerdoti imposti dall’istituzione, crea un clima ossessivo che favorisce stati di esasperazione.

Art. 582 C.P. - Lesione personale

(...) Mortificazioni e punizioni corporali sono presenti in diverse esperienze narrate e sono applicate per indurre una maggiore sottomissione alla volontà di Dio e ai superiori. Uso di strumenti come: cilicio, disciplina, asse di legno al posto del materasso, doccia fredda quotidiana, controllo del sonno e impossibilità di svago, sono solo alcune delle pratiche dolorose imposte ai membri delle organizzazioni religiose dei movimenti ecclesiali.

Art. 609 bis C.P. - Violenza sessuale

(...) Il fenomeno degli abusi sessuali su suore e religiose da parte del clero ha cominciato ad emergere in varie parti del mondo negli ultimi anni a livello di opinione pubblica. Il problema è venuto poi a conoscenza della curia romana, attraverso diverse relazioni inviate alla Santa Sede. Tali abusi sono stati riconosciuti per la prima volta da papa Francesco nel 2019.

Dalle testimonianze raccolte emerge che la problematica degli abusi è estesa in diverse parti del mondo, lasciando gravi traumi su donne sottomesse, a causa del voto di obbedienza, a chi, in virtù di un potere spirituale, ha approfittato della loro debolezza o della loro docilità.

Art. 609-quater C.P. - Atti sessuali con minorenni

(...) I casi di abusi sessuali, riferiti dalle inchieste svolte dalle commissioni indipendenti in diversi Paesi del mondo, sono ormai noti all’opinione pubblica, ma non sono ancora stati affrontati con sufficiente consapevolezza né volontà di cogliere l’origine del problema. La mancanza di equilibrio dei consacrati, nella gestione della sessualità, induce ad instaurare rapporti con l’altro sesso immaturi e privi di consapevolezza. La sessualità è considerata prevalentemente come una tentazione da reprimere e concepita secondo un punto di vista esclusivamente patriarcale e maschilista o maschile che non tiene assolutamente conto del modo di essere della donna, sia fisico che psicologico; solo per fare un esempio tra i tanti che si potrebbero citare. L’attenzione che viene attribuita a questo tema produce pensieri e comportamenti ossessivi.

La Chiesa e i vertici dei movimenti e degli ordini religiosi sembrano riconoscere solo a parole l’entità dei crimini commessi, ma non hanno attivato con sufficiente determinazione misure utili ad affrontare i casi di abuso sessuale riconosciuti e a prevenirne la reiterazione.

In particolare, la violenza sessuale negli ambienti religiosi è sempre preceduta da un contesto di pre-abuso caratterizzato dalla violenza psicologica e dal controllo sulla coscienza. Questo aspetto non è minimante preso in considerazione dai diversi contesti culturali, siano essi legati alla politica, alla stampa, all’associazionismo, alle istituzioni religiose che anzi fondano la formazione spirituale dei propri membri proprio su queste pratiche lesive dell’integrità personale.

Gli scandali emersi nella Chiesa sugli abusi sessuali non sono ancora stati affrontati con gli opportuni strumenti di contrasto. Pur essendo stata istituita nel 2014 la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, sembra che sia mancata la collaborazione con i dicasteri della Curia romana in riferimento ai casi segnalati e alla strategie di intervento.

Nel febbraio 2022 è nato #italychurchtoo, un coordinamento nazionale di associazioni per la lotta agli abusi. Lo scopo di tale coordinamento è chiedere alla Chiesa l’istituzione di un commissione di indagine indipendente, che rilevi gli abusi perpetrati dal clero, l’attivazione di strumenti e strategie efficienti per prevenire tale fenomeno, che si è dimostrato sistematico e non isolato a pochi casi, e l’individuazione di opportuni criteri di risarcimento delle vittime. Si chiede inoltre che l’intervento sul problema degli abusi si fondi sull’ascolto delle vittime e su un’analisi attenta e lucida delle cause che portano a condotte che nascono da un’impostazione distorta dell’uso dell’autorità religiosa e da una gestione poco equilibrata della sessualità nel clero.

Art. 610 C.P. - Violenza privata

(...) La privazione coattiva della libertà di determinazione e di azione comporta violenza privata e, in base alla giurisprudenza, si configura anche quando tale violenza non è solo fisica, ma prevede condotte in cui si creino condizioni imposte dall’esterno di privazione o di interferenza con la propria libertà di azione, intesa sia come libertà di movimento, per esempio a causa della limitazione di mezzi o di spazi sia come libertà morale o di pensiero, per esempio la negazione di poter esprimere la propria opinione o il proprio volere.

Nei casi di specie si riscontra in molte comunità di vita religiosa una situazione di totale privazione della volontà, causata da vessazioni psicologiche e una mancanza di disponibilità di mezzi di sussistenza e di beni necessari ad una conduzione di vita autonoma (telefono, televisione, automobile, denaro, libri, ecc.), imposta dai superiori e dall’organizzazione di vita prevista dagli statuti. Per alcuni membri dei movimenti ecclesiali/organizzazioni religiose (in particolare quelli che sono tenuti a vivere il celibato) la propria volontà è limitata anche dal fatto che per ogni attività sia necessario chiedere il permesso alla direttrice/direttore o persona di grado superiore (per prendere l’auto, per vedere la televisione, per leggere un libro anche fosse per motivi di lavoro o di studio, per fare acquisti anche di vestiario o di qualunque bene di prima necessità).

Art. 605 C.P. - Sequestro di persona

(...) Quando era in vigore l’art. 603 c.p. molte imputazioni per reato di plagio si concludevano con la condanna per sequestro di persona, applicando un’interpretazione estensiva rispetto all’ambito di applicazione dell’art 605 c.p. finalizzata a tutelare la personalità individuale. In diverse sentenze la giurisprudenza si è pronunciata in questo senso, considerando sequestro di persona ogni mezzo usato da un individuo volto a limitare la libertà di movimento della vittima come, per esempio, la minaccia di castighi soprannaturali, la mancanza di un sostegno economico, la recisione di legami con l’esterno. La costrizione, quindi, non dipende solo da mezzi fisici , ma anche morali ed è rilevante, pur in assenza di espliciti gesti intimidatori, in qualsiasi atteggiamento che tolga alla vittima la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà. È configurabile un sequestro di persona attuato mediante minacce, sebbene non accompagnate da altri mezzi coercitivi, quando esse, per la loro forza intimidatrice, abbiano un effetto tale da impedire alla vittima la libertà di movimento .

Finora la rilevanza penale di pratiche lesive della libertà personale e della dignità della persona, che hanno portato alla riflessione giuridica sulla possibilità di reintroduzione del reato di plagio, ha riguardato il pericolo connesso al proliferarsi di sette e movimenti pseudoreligiosi caratterizzati da evidenti aspetti di fanatismo documentati da un rapporto della Direzione centrale di polizia di prevenzione del Dipartimento di Pubblica sicurezza del 1998 su “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”. Questi pericoli non sono invece mai attenzionati nel momento in cui si prendono in considerazione i gruppi religiosi della Chiesa cattolica.

Tuttavia le condotte esaminate e raccolte dai racconti dei fuoriusciti, reiterate nel tempo e insite nella struttura stessa dei carismi o dei dogmi dei movimenti e delle famiglie religiose, potrebbero rientrare nell’una o nell’altra di tali fattispecie.

Avendo le vittime constatato di persona che queste modalità di condurre la vita comunitaria sono permanenti, e, poiché si riscontra nella maggior parte dei casi reticenza a sporgere denuncia o addirittura a riconoscerne la sussistenza, si rende urgente e necessario un controllo esterno e un monitoraggio che impediscano il protrarsi di modalità illecite purtroppo insite nello stile di vita imposto dal carisma.

1.4 Violazione dei diritti sociali ed economici

Il mobbing Fenomeno del mobbing e illeciti connessi: articolo 32-35-36- 41 della Costituzione, articolo 2043 Codice civile, articolo 2087 Codice civile, D.lgs. 81/08.

Con il termine "mobbing" si fa riferimento ai comportamenti di alcuni soggetti nelle relazioni all’interno dei gruppi sociali di appartenenza, che spingono a isolare altri soggetti o a creare condizioni di difficoltà nella loro normale attività lavorativa o di vita, in modo da estrometterli dal contesto di riferimento o da rendere insopportabile la loro esistenza. È una forma di violenza psichica lesiva della dignità umana, che si manifesta con umiliazioni, diffusione di notizie non veritiere, comportamenti vessatori. È diffusa in ambito lavorativo, ma si realizza anche nelle relazioni amicali tra i giovani (bullismo) e tra gli adulti o all’interno di gruppi informali.

Queste situazioni provocano problemi psicologici e di salute nel soggetto vittima di tali comportamenti di prevaricazione.

Nel nostro ordinamento giuridico è possibile rinvenire una tutela di queste situazioni sia a livello costituzionale che civile e penale.

La Costituzione all'articolo 32 riconosce e tutela la salute come un diritto fondamentale dell'uomo, all'articolo 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, all'articolo 41 vieta lo svolgimento delle attività economiche private che possano arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e all’art. 36 sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa e che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Dal punto di vista civile l'articolo 2043 c. c. prevede l'obbligo di risarcimento per chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque fatto doloso o colposo.

L'articolo 2087 impone all'imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il D.lgs. 81/08 (art 28 c1 bis ex D.lgs. 106/09) impone la valutazione dei rischi derivanti da stress da lavoro correlato, inteso come la condizione di squilibrio tra le richieste fatte al lavoratore e le sue effettive possibilità legate alle risorse presenti in ambito lavorativo. Questa condizione incide sullo stato di salute sia di tipo psicologico che fisiologico, riducendo l’efficienza e il rendimento del soggetto.

Esperienze delle vittime

Quando si parla di movimenti e famiglie religiose si pensa quasi esclusivamente ad aspetti spirituali e di vita morale; tuttavia, l’organizzazione della struttura impone che essi dispongano di immobili e patrimonio che sono gestiti dagli aderenti attraverso attività lavorative inquadrate spesso come mero volontariato. Il frutto del lavoro viene interamente devoluto al movimento/organizzazione religiosa che gestisce tutte le fonti di reddito.

Nelle strutture dei movimenti e delle famiglie religiose molti consacrati lavorano a tempo pieno per le attività di gestione e organizzazione dei Centri spirituali, svolgendo mansioni che rientrano a pieno titolo in una condizione di lavoro dipendente, che tuttavia non è regolato da nessun tipo di contratto, ma viene considerato, in modo improprio, “volontariato”.

Spesso l’orario di lavoro supera di gran lunga il massimo delle ore consentite, senza prevedere momenti di riposto giornaliero adeguato alle effettive esigenze di salute. Il lavoro viene imposto con atteggiamenti di prevaricazione e minaccia morale. Non è presente una corresponsione di retribuzione e le mansioni sono sottoposte a metodi di controllo e sorveglianza da parte degli amministratori della struttura. Il lavoro è posto come parte del piano di santità cui ogni membro deve conformarsi.

Le testimonianze raccolte e condivise dimostrano una gestione delle mansioni lavorative non rispettosa dei diritti del lavoro che genera situazioni di stress e di salute compromessa.

Nello Statuto dei lavoratori è presente una forma di tutela che prevede la punizione di comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.

Dal punto di vista penale il mobbing non è previsto come specifica figura di reato, ma i comportamenti gravi che rientrano in questa fattispecie possono essere considerati riconducibili a volte al reato di lesioni personali di cui all'articolo 590 del Codice penale o di violenza privata disposta all’art. 610 del Codice penale.

Inoltre, si possono configurare in diversi casi situazioni di sfruttamento che potrebbero rientrare nella fattispecie disciplinata all’art. 603 bis c.p. che «punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro».

Le vittime di mobbing o di violenza trovano la principale fonte di tutela nella possibilità di esperire i tradizionali rimedi civilistici offerti dal nostro ordinamento attraverso l’azione per il risarcimento del danno delle sofferenze patite sia patrimoniali che non patrimoniali. Si può essere risarciti per le lesioni della salute psico-fisica (danno biologico), per le sofferenze interiori derivanti dalle condotte persecutorie (danno morale) e per il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane (danno esistenziale), ma anche per il danno patrimoniale che comporta un'incidenza negativa sulla sfera economica del soggetto danneggiato, per esempio essere stato costretto a sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o per visite specialistiche. Tra le esperienze raccolte emerge il disagio provocato dal lavoro all’interno del Movimento dei Focolari e della prelatura dell’Opus Dei fino al punto da dover affrontare percorsi di psicanalisi o di psicoterapia con connessa cura farmacologica.

Gli aderenti consacrati che svolgono attività, a tutti gli effetti lavorative, organizzate nell’ambito del mero volontariato, in assenza quindi di regolare contratto di lavoro, non hanno copertura assicurativa né tutela in caso di cessazione dell’attività. Questa modalità di gestione del lavoro si configura pertanto come lavoro “irregolare” che priva il lavoratore dei suoi diritti sociali, quali la disoccupazione o la pensione, poiché per usufruirne è necessario versare i contributi richiesti. Assumere un dipendente quindi senza stipulare un contratto di lavoro è illegale. Molti aderenti consacrati hanno lavorato per le istituzioni religiose di appartenenza per diversi anni senza contratto di lavoro, pertanto una volta usciti, si sono ritrovati senza risorse per ricominciare una nuova vita e senza contributi per ottenere una pensione adeguata. In mancanza di prova scritta – non essendovi di fatto un contratto di lavoro – diventa molto impegnativo, se non impossibile, riuscire a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro, e quindi avviare una causa ordinaria, con la quale mirare ad accertare il diritto al versamento degli arretrati e alla regolarizzazione dei contributi previdenziali. (...)

In molte formazioni sociali è prevista una forma di tutela dei diritti patrimoniali del singolo, che contribuisce con la propria attività lavorativa o il proprio apporto economico alla realizzazione dell’obiettivo comune, per il quale si costituisce il gruppo. Ciò vale sia per le formazioni di carattere affettivo, come la famiglia o i gruppi di interesse formali, sia per le formazioni di carattere associativo o economico, come le organizzazioni e gli enti a fini lucrativi o non profit.

Le formazioni sociali, all’interno delle quali la persona intende esprimersi e cercare il proprio pieno sviluppo, sono disciplinate dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Poiché le relazioni sociali non possono prescindere dalla gestione patrimoniale dei beni, che vengono utilizzati nella conduzione della vita insieme, l’ordinamento giuridico prevede sempre forme di tutela in questo senso. (...). I consacrati a vita comune escono dalla propria famiglia di origine, mossi da una spinta affettiva, per creare una formazione sociale a carattere religioso e spirituale che è, di fatto, in tutto e per tutto, simile a una famiglia.

Tuttavia, mentre nella famiglia sono previsti diritti e doveri giuridicamente tutelati, si avverte un vuoto normativo per quanto riguarda le formazioni sociali religiose a vita comune, la cui organizzazione è lasciata solo alle disposizioni statutarie, che troppo spesso sono orientate al raggiungimento dei fini della comunità, a scapito del benessere individuale dei componenti.

Dall’esperienza dei fuoriusciti emerge che la partecipazione alla vita comunitaria prevede la donazione totale del proprio reddito al gruppo (stipendi, risparmi, testamenti in favore degli enti di appartenenza), utilizzato in parte per le necessità dei membri (a discrezione dei direttori/direttrici) e in parte donato ai centri nazionali o internazionali per i fini generali.

Non sono previste, quindi, disposizioni per garantire una gestione autonoma del reddito da lavoro, percepito dai singoli, né durante il periodo di appartenenza né tantomeno durante il periodo di allontanamento. Molti fuoriusciti, infatti, si sono trovati senza lavoro, senza risparmi e senza previdenza sociale.

Anche laddove la donazione al movimento ecclesiale/organizzazione religiosa sia spontanea, essa è comunque prevista come condizione necessaria per l’adesione, tanto che chi non si conforma a questa regola, non può rimanere affiliato o subisce forti pressioni psicologiche, affinché la donazione sia comunque elargita.

Dal punto di vista civilistico le elargizioni economiche ad enti morali vengono regolate dal Codice civile nell’istituto delle obbligazioni naturali. L’articolo 2034 c.c. recita che «non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti».

Questa è la disposizione normativa, che verrebbe applicata a chi aderisce a enti o movimenti religiosi. Nel caso in cui non sia stabilito diversamente da regole interne, chi ha lasciato tutto il suo stipendio, per anni, all’opera, non ha nessun tipo di tutela patrimoniale, in quanto non può chiederne la ripetizione.

Se questa disposizione normativa è giustificata dal fatto che siamo in presenza di un obbligo di natura morale o sociale, in cui vi è un adempimento spontaneo sporadico basato su principi etici, lo stesso non si può dire nel caso di un adempimento patrimoniale basato su una forma di convivenza stabile, quale che sia la sua natura. In questo caso, chi adempie a un obbligo, che risponde all’esigenza di conferire beni o denaro in modo continuativo e sistematico, avrebbe diritto a una forma di tutela per quanto riguarda la gestione, la destinazione e l’eventuale divisione, in caso di cessazione del rapporto o dello stato di convivenza, come avviene per la fine di una persona giuridica o per lo scioglimento del vincolo di matrimonio o di unione civile.

Gli statuti degli ordini religiosi e dei movimenti ecclesiali non sempre prevedono per i loro membri forme di tutela patrimoniale in questo senso.

Il reddito dei membri interni viene solo in parte utilizzato per le esigenze specifiche della comunità in cui ciascuno vive, mentre il resto viene donato completamente all’opera. Nessun membro, inoltre, può decidere autonomamente la gestione del denaro che guadagna con un eventuale lavoro professionale esterno al movimento, poiché deve consegnare l’intero suo reddito ai direttori/direttrici.

Secondo il disposto dell’art. 769 e ss. c.c., la donazione deve essere mossa dall’animus donandi, cioè per mero “spirito di liberalità”. La prassi, in voga nei movimenti e nelle famiglie religiose, di impegnare i consacrati a donare tutto ciò che hanno e che riceveranno in eredità dalle famiglie, fa venir meno lo spirito di liberalità, che dovrebbe caratterizzare l’istituto della donazione, poiché esso è imposto da una condotta di vita che si è obbligati ad abbracciare, se si vuole far parte della comunità.

Inoltre, in termini giuridici, l’impegno in questione costituisce un preliminare di donazione. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza, da tempo, negano la compatibilità della donazione con la figura del contratto preliminare, proprio perché questo negherebbe il carattere di liberalità spontanea, che costituisce l’elemento indefettibile della donazione.

Con la sentenza n. 6080 del 4 marzo 2020, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità nel nostro ordinamento di una promessa a donare (...). Tale principio è in linea con la già consolidata giurisprudenza di Cassazione (...).

Più in generale, si potrebbe pensare all’introduzione legislativa della sanzione civilistica della nullità in ordine a negozi giuridici a titolo gratuito (es. testamento, donazione) da parte di adepti e nei confronti di soggetti risultati responsabili di “riduzione in servitù” ex art. 600 c.p.; o anche rispetto a negozi giuridici a titolo oneroso, quando vi sia sproporzione tra quanto è oggetto della prestazione e quanto è ricevuto (ad es. ultra dimidium).

Democrazia

Non viene ammessa la possibilità per i membri interni di partecipare alla vita dell’opera attraverso decisioni condivise e un confronto sugli aspetti economici. Non è prevista l’approvazione sociale di un bilancio preventivo, per decidere come spendere le risorse, né un rendiconto consuntivo per approvare il riepilogo storico delle spese, cosa che invece è regola per tutte le associazioni di volontariato.

Non esiste un organo decisionale collegiale a vari livelli, formato da rappresentanti di tutte le branche, né una modalità di decisione condivisa sulle questioni della vita comunitaria, in modo che tutti possano contribuire agli aspetti gestionali/organizzativi, ma anche ai valori di fondo delle decisioni adottate. I processi decisionali sono demandati ai responsabili gerarchici, che decidono le sorti dell’opera, senza condividerle con la base. I procedimenti deliberativi non sono democratici, come del resto avviene nella Chiesa Cattolica, sono informati ai dogmi dei carismi o sono il risultato di un’ambigua interpretazione dello Spirito Santo da parte di chi viene investito della cosiddetta “grazia di Stato”, che tuttavia – a fini giuridici – risulta contraria ai valori costituzionali e civili. Inoltre, gli aderenti che operano in vario modo all’interno di movimenti ecclesiali, non vengono censiti ufficialmente attraverso una scheda di iscrizione, in modo da prevedere, per esempio, il pagamento di un’assicurazione sugli infortuni durante le attività svolte, come invece avviene per altri enti che operano nella società civile o nel Terzo settore.

La costante richiesta agli interni e ai simpatizzanti di denaro e di beni materiali, destinati poi al mantenimento delle strutture organizzative e delle attività economiche (imprese, centri di formazione, scuole, ecc.) ha portato a costituire un patrimonio immobiliare ingente, utilizzato nell’azione di propaganda per “iniziative apostoliche”, o per le opere di carità nel mondo, ma funzionale, nella pratica, a rafforzare le loro istituzioni e il potere. Le pressanti richieste di smisurate quantità di denaro nei confronti degli aderenti avvengono attraverso metodi propri di un’attività commerciale, ma non vengono registrate in nessun documento formale. Le attività svolte dai Centri Convegni, dalle attività produttive, dalle cooperative sociali, dai luoghi di spiritualità, in molti casi, sono, a tutti gli effetti, attività commerciali o di ricezione alberghiera, ma non sono gestite come tali. (...)

Sono molti i consacrati o gli aderenti, che, a titolo di volontariato, hanno svolto, in modo continuativo o per periodi prolungati, mansioni di ausilio alle attività dell’Opera, per esempio nei Centri o nei conventi; tuttavia non sono stati inquadrati come lavoratori, anche se a tutti gli effetti lo sono stati, configurando così un’evidente violazione dei diritti dei lavoratori, della normativa della sicurezza, della previdenza sociale o del diritto tributario, ma non sono stati nemmeno assicurati come volontari, secondo la normativa vigente relativa agli obblighi assicurativi dei volontari del terzo settore. (...)

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