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Referendum. Giochi pericolosi

Referendum. Giochi pericolosi

Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 8 del 28/02/2026

Nei giorni 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati a decidere, mediante referendum, se accogliere o respingere le riforme che l’attuale governo ha promosso e che riguardano alcune modifiche all’ordinamento giudiziario e non, come erroneamente si vuole far credere, solo alla “separazione delle carriere dei magistrati”. Il maldestro tentativo di nascondere sotto quella breve, ma ambigua espressione, il vero fine che si vuole raggiungere, è stato annullato da una recente sentenza della Cassazione la quale ha ordinato che nella scheda i cittadini leggeranno: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

Sono quindi ben sette gli articoli della nostra Carta Costituzionale che, se approvati, modificheranno l’attuale sistema giudiziario. Ma il popolo italiano vorrà correre il rischio di ignorare i pericoli cui andrà incontro con questa azzardata e scellerata riforma per poi rimpiangere il passato? Il quieta non movere in questo caso non ha un risvolto negativo né può qualificarsi come inerzia, bensì come invito alla prudenza e a evitare rischi che potrebbero essere fonte di grossi guai. Valutare il tempo presente è segno di avvedutezza e saggezza. Se si conosce o si paventa il pericolo non è prudente nascondersi, ma agire.

L’indipendenza della magistratura nella Carta Costituzionale

All’Assemblea Costituente chi si occupò costantemente e diede un contributo significativo al tema della giustizia fu Piero Calamandrei, eminente giurista, antifascista e figura chiave del Partito d’Azione. Ma sono anche da ricordare quelli del comunista Palmiro Togliatti, di Vittorio Foa del Partito d’Azione, dei democristiani Giovanni Leone, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti e il socialista Leonetto Amadei. Degna di nota la circostanza che le norme sull’ordinamento giudiziario furono approvate da una larghissima maggioranza: 453 voti favorevoli e solo 56 contrari.

All’esito di un serrato dibattito fra le diverse posizioni ideologiche presenti nell’Assemblea costituente, prevalse il progetto presentato da Piero Calamandrei il quale rivendicava l’autonomia del potere giudiziario e l’indipendenza dell’intera magistratura, giudicante e requirente, grazie alla quale sarebbe stato realizzabile il conseguimento di una giustizia a garanzia dei diritti dei cittadini, e di tutti. Inoltre, sempre su proposta del Calamandrei, si decise che anche il Pubblico Ministero dovesse appartenere all’unico ordine giudiziario, sulla base di una comune cultura della giurisdizione, e fruire, pure in considerazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, della medesima garanzia di indipendenza dei giudici.

Una tesi discutibile

Nel settore penale una riforma radicale fu varata con legge ordinaria e senza scomodare la Costituzione. Come ministro di Grazia e Giustizia il prof. Giuliano Vassalli diresse i lavori di riforma del codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1989. Fu una riforma largamente sentita perché superava le ancora residue norme fasciste del vecchio codice. Si passò dal modello “accusatorio” a quello “inquisitorio”. Riteneva il Vassalli che la magistratura aveva un potere sul quello legislativo desumibile dalla circostanza che «fino adesso, in quaranta anni non c’è stata una legge in materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla magistratura, la quale è diventata sempre più un corpo veramente corporativo» e anche dalla circostanza che: «Il Ministro della Giustizia che entra al Ministero è circondato esclusivamente da magistrati, i quali occupano tutti i posti del Ministero, cioè dell’amministrazione centrale» (da un’intervista rilasciata il 9 febbraio 1987). Stranisce l’argomento secondo il quale sarebbero i magistrati a suggerire all’esecutivo come e quali leggi promulgare. Una tesi che oggi il Vassalli difficilmente potrebbe sostenere per l’emissione, oggi, di norme talmente confuse, contraddittorie e pasticciate da far insorgere una crisi di nervi e financo una dolorosa cefalea agli operatori del diritto. Tuttavia l’eminente giurista non promosse la separazione istituzionale e ordinamentale delle carriere perché saggiamente, riteniamo, era convinto che, sia politicamente che costituzionalmente, quella riforma non era praticabile nel contesto dell’epoca. Riteneva, forse, che quelle argomentazioni non erano giuridicamente fondate e in grado di giustificare una eventuale riforma?

Due tentativi di riforma abortiti

Il primo tentativo di riforma fu proposto, nell’aprile del 2011, dal governo Berlusconi. L’allora ministro della Giustizia, il siciliano Angelino Alfano, pomposamente dichiarò che quella riforma sarebbe stata «epocale». L’ispiratore, il cavaliere Berlusconi, in tal modo intendeva liberarsi dai giudici da lui definiti «… matti, mentalmente disturbati, con turbe psichiche e antropologicamente diversi dal resto della razza umana». Il progetto era finalizzato a compromettere, se non a sopprimere l’obbligatorietà dell’azione penale demandando non al Pubblico Ministero ma all’Ufficio del Pubblico Ministero l’esercizio.

Ben diversa la riforma costituzionale presentata dal governo Renzi la quale, per alcuni aspetti, poteva essere condivisa ma non ottenne il placet degli elettori. Gli italiani preferirono dire no perché, tra le altre motivazioni, ritenevano la Costituzione “intoccabile”.

A distanza di anni il progetto berlusconiano, con lievi modifiche, è stato ripescato e con una velocità sorprendente, in assenza di un serio e doveroso dibattito parlamentare, sottoposto al giudizio dei cittadini.

Perché sostenere il no

Bisogna riconoscere che i promotori del referendum non sono né personalità distintesi nel complicato e arduo studio del diritto con un curriculum idoneo e tale da giustificare la proposta referendaria, né quelle capacità dialettiche che si richiedono in chi, con onestà e schiettezza d’animo, intenda discutere con chi dissente o diversamente argomenta. Basterebbero soltanto queste considerazioni per essere contrari a una simile proposta. Torna alla memoria ciò che Apelle, come riferisce Plinio il Vecchio, disse a quel calzolaio che criticava un particolare di un suo quadro: ne sutor ultra crepidam, come a dire: “Il calzolaio deve fare il calzolaio!”.

Senza voler elencare tutte quelle distorsioni che la nostra Costituzione patirebbe se venissero cancellate ben sette articoli che regolano il lavoro della magistratura, il vero scopo che si vuole raggiungere è quello di sottoporre l’attività inquirente, e di riflesso quella giudicante, al controllo del legislativo e/o esecutivo. In una recente conferenza stampa, quella del 5-2-2006, il ministro Nordio a una domanda ha così risposto: «Chi controlla la polizia? Chi controlla la magistratura? Bella domanda, chi controlla la magistratura? Poichè non esiste un potere senza un controllo, è quello che cerchiano di introdurre con la riforma costituzionale». Ma vi è anche il rischio che il pubblico ministero, nella sua normale attività investigatrice, non potrebbe più servirsi della polizia giudiziaria (così come auspicato dal ministro Tajani a un intervento del 25 gennaio 2026). E a chi spetterebbe un simile potere tanto delicato quanto strategico nell’individuare e perseguire qualsiasi tipo di reato, compresi quelli consumati dai cosiddetti “colletti bianchi”? Che dire poi della composizione dei due ipotizzati CSM in cui un terzo dei componenti laici sarà di derivazione politica e nominati tramite sorteggio? Chi entrerà nell’urna per sperare nella bendata dea fortuna? Ma se non riuscirà a farsi includere nella lista dei sorteggiabili scelti dal Parlamento in seduta comune, ogni legittima aspirazione sarà per lui come un abbaiare alla luna.

È senz’altro da condividere il giudizio del prof. Gustavo Zagrebelsky secondo cui bisognerebbe votare “NO” perché la proposta referendaria è stata «presentata subdolamente come la Riforma della giustizia, mentre è tutt’altra cosa. In realtà è una rivalsa di certa politica contro certa magistratura per spostare gli equilibri costituzionali a favore dell’impunità della prima e a danno dell’autonomia e dell’indipendenza della seconda».

Questo reale pericolo era già stato denunciato da Piero Calamandrei secondo cui: «Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra». 

Piero Antonio Carnemolla è saggista, fra i maggiori studiosi italiani del pensiero e dell'opera di Giorgio La Pira, è direttore editoriale dei “Quaderni della Biblioteca Balestrieri

*Foto della presentazione della Costituzione al presidente della Repubblica De Nicola nel 1947 presa da Wikimedia Commons, immagine originale e licenza 

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