Ricorsi al TAR del Comitato per il No: inaccettabile e illegittima la decisione governativa delle date del referendum
Contro «la decisione del 12 gennaio del Consiglio dei Ministri di indicare il 22 e 23 marzo prossimi come data per la consultazione referendaria sulla legge Nordio» «il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale (CDC) sostiene i ricorsi (al TAR, ndr) dei promotori della raccolta delle firme» per il no. Lo si legge nella dichiarazione della presidenza del CDC (13 gennaio), che considera la decisione «una evidente forzatura dell’art.138 della Costituzione e della legge 352/1970, poiché volutamente ignora la scadenza del 30 gennaio per la raccolta delle firme promossa da 15 cittadini lo scorso 19 dicembre». «Per la prima volta, in difformità con il comportamento di osservanza della Costituzione tenuto dai governi che l’hanno preceduto nelle 4 occasioni di referendum costituzionale svoltesi nel Paese – sottolinea la dichiarazione – il governo Meloni viola un diritto fondamentale dei cittadini, la partecipazione democratica attraverso un istituto di democrazia diretta quale è il referendum costituzionale. Violazione che è ancora più grave se si considera che nemmeno il Parlamento ha potuto discutere e modificare il testo di legge presentato dalla Presidente del Consiglio e dal ministro della Giustizia. Consideriamo inaccettabile e illegittima – ribadisce la presidenza del CDC – la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri e sosteniamo la scelta dei 15 cittadini promotori della raccolta delle firme - che in pochi giorni ha raggiunto più del 75% delle firme necessarie - di presentare ricorso nelle sedi giurisdizionali previste dalla legge contro il provvedimento amministrativo, richiedendone l’immediata sospensione».
Sul sito de il manifesto in data di oggi, Mario Di Vito riferisce delle motivazioni dei ricorsi al TAR, spiegando che «sono diversi i profili per cui quanto stabilito dal consiglio dei ministri sarebbe illegittimo. Prima di tutto perché in contrasto con l’articolo 138 della Costituzione, che prevede la richiesta di referendum confermativo da parte di parlamentari, consigli regionali o cittadini entro i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale. La riforma ha fatto il suo ultimo passaggio in Senato il 31 ottobre, dunque ci sarebbe tempo fino alla fine di gennaio. Anche se il 18 novembre dalla Cassazione è arrivato il via libera al quesito proposto dai parlamentari (che, per legge, entro sessanta giorni può portare all’indizione del referendum), sostengono i ricorrenti che c’è una prassi costituzionale che non è stata tenuta in considerazione. Dal 2001 in poi – da quando cioè si è cominciato a fare riforme della Carta – per l’indizione dei referendum è sempre stato rispettato il termine dei tre mesi. Qui si pone anche un altro problema, e cioè “una potenziale antinomia tra il dato costituzionale (che prevede un lasso temporale di tre mesi per la presentazione della proposta di referendum) e quello della legge (che prevede l’indizione del referendum entro 60 giorni dall’ordinanza della Cassazione)”».
C’è di più: quando la raccolta avrà raggiunto la soglia delle 500.000 firme, spiega Di Vito, «il comitato promotore diventerà un potere dello stato e avrà facoltà di sollevare un conflitto d’attribuzione davanti alla Corte costituzionale. “Tale funzione, deve avere il tempo di esplicarsi – si insiste nel ricorso -. A tal fine, e prima ancora, i promotori devono poter completare il percorso genetico del suddetto potere, nei tempi che la legge concede loro”. Quindi, “ipotizzando che le firme siano conseguite in data 30 gennaio 2026, l’Ufficio centrale dispone di 57 giorni per pronunciarsi sulla legittimità della richiesta. Dunque, il solo procedimento di ammissione termina (ove sia necessario sanare irregolarità) il 28 marzo 2026» e questo «significa che i ricorrenti rischiano di essere ammessi come comitato promotore dopo che la consultazione referendaria si è tenuta, e di essere del tutto estromessi dalla campagna elettorale”».
In ogni caso, si legge nel ricorso, «la decisione del governo rappresenta di fatto l’espropriazione del diritto, attribuito ai cittadini, di farsi promotori, limitando una delle forme di manifestazione della sovranità popolare e impedendo la formazione del comitato promotore; e contraddice il principio fondamentale secondo il quale l’iniziativa parlamentare e quella proveniente dai promotori hanno pari dignità».
*Immagine ritagliata di jeftymatricio1 tratta da needpix, immagine originale e licenza
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